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Mercoledì 10.03.2010
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Manuale del Nuovo Processo Civile
Codice di Procedura Civile
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AMMINISTRATIVO - Relazione per il Convegno, organizzato dalla Cersap S.r.l. e promosso dalla V.U.S. S.p.A., sul tema: “Gli affidamenti alla luce della legge n. 1666 del 20 novembre 2009 – Dalla municipalizzazione alla privatizzazione dei servizi pubblici locali”. di Gabriele Carlotti.
inviato: 04.03.2010 Sommario
I contenuti generali dell’art. 15 della L. n. 166/2009 e dell’art. 23-bis della L. n. 133/2008*.
 
 
Sommario: 1. Introduzione. – 2. L’analisi del testo normativo. – 3. Il primo comma dell’art. 23-bis. – 4. Le modalità di affidamento in via ordinaria. – 5. Le ragioni della precedente soppressione dell’affidamento a società mista. – 6. Il partner privato e gli specifici compiti operativi. -  Il punto sull’in house. – 7. La soluzione adottata nell’art. 23-bis. – 8. Alcune considerazioni critiche. – 9. Il parere dell’AGCM. - 10. Lo schema di regolamento e gli affidamenti minori. – 11. Le altre norme contenute nell’art. 23-bis. – 12. Il comma 9. – 13. Conclusioni.
 


* Le opinioni contenute nel testo sono espresse dall’Autore a titolo personale e non sono in alcun modo riferibili all’Istituto di appartenenza.

AMMINISTRATIVO - La Corte di Cassazione modifica il proprio orientamento in ordine alla giurisdizione sul contratto a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione. Cass. s.u.-ordinanza10 febbraio 2010 n. 2906. di Giovanni Di Pietro.
inviato: 22.02.2010 Sommario
 
 “La necessità di concentrare su un solo giudice la cognizione di diritti e interessi quando sia domandata la caducazione degli effetti del contratto di appalto come reintegratoria del diritto sorto dall'annullamento della gara chiesto con il medesimo ricorso, dopo l'entrata in vigore della direttiva 2007/66 e anche prima del termine per la trasposizione di essa nell'ordinamento interno incide sull'interpretazione delle norme in materia (su tale valenza ermeneutica delle Direttive, cfr. S.U. 16 marzo 2009, n. 6316), e impone di riconoscere il rilievo per il diritto comunitario della connessione tra le domande in precedenza ritenuta irrilevante a favore di una giurisdizione unica del giudice amministrativo, estesa anche agli effetti del contratto concluso a seguito di illegittima aggiudicazione, che appare certa nelle materie di giurisdizione esclusiva.
Tale conclusione è pienamente conforme alle norme costituzionali che impongono la effettività della tutela (art. 24 e 111 Cost.) perché la rilevanza della connessione denegata in passato per la cognizione congiunta della lesione degli interessi legittimi e dei diritti conseguenti, non è oggi contestabile, derivando da norma comunitaria incidente sulla ermeneutica delle norme interne (art. 117), che è vincolante in tale senso per l'interprete.
Se le due controversie per l'annullamento della gara e la caducazione del contratto sono in materia di giurisdizione esclusiva deve quindi ritenersi che, ai sensi dell'art. 103 Cost., le richieste di tutela dei diritti inerenti ai rapporti contrattuali non sono scindibili da quelle sugli interessi legittimi violati dall'abuso dei poteri della P.A., su cui ha di certo cognizione il giudice amministrativo, che può quindi decidere "anche" su tali diritti, dopo essersi pronunciato sugli interessi al corretto svolgimento della gara (C. Cost. 6 luglio 2004, n. 204 e 11 maggio 2006, n. 196).

CIVILE - Il divorzio in Italia tra coniugi cinesi alla luce dei criteri di collegamento di diritto internazionale privato ex lege 218/1995. di Alfonso Marra.
inviato: 08.01.2010 Sommario

AMMINISTRATIVO - LE CLAUSOLE “STANDSTILL” NELL’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/66. di Alberto Di Mario.
inviato: 18.12.2009 Sommario

CIVILE - IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE: ALCUNE RECENTI PRONUNCE DELLA GIURISPRUDENZA.di Gian Luca De Angelis.
inviato: 17.11.2009 Sommario

CIVILE - Responsabilità medica: un interessante trittico di pronunzie – Corte di Cassazione, sez. III Civile - Sentenze 28, 29 e 30 settembre 2009, nn. 20790, 20806 e 20954. di Marco De Luca.
inviato: 06.11.2009 Sommario
(Atto Primo)
Per qualificare una prestazione professionale come “di particolare difficoltà” occorre che essa sia nuova e specialmente complessa tecnicamente, tenendo conto che il grado di abilità per affrontarla deve essere rapportato alla specializzazione del sanitario, nonché alle caratteristiche del centro ospedaliero in cui l'intervento viene effettuato. Inoltre, il professionista deve usare la diligenza, da rapportare all'attività esercitata, e la perizia, da intendere anche come conoscenza ed attuazione di regole tecniche di una determinata arte e professione, con scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione.
Egli perciò deve valutare con prudenza e scrupolo i limiti della propria adeguatezza professionale (chiedendo, se del caso, un consulto), e deve adottare tutte le misure volte ad ovviare alle carenze strutturali ed organizzative incidenti sugli accertamenti diagnostici e sui risultati dell'intervento, ovvero deve informare il paziente consigliandogli una struttura sanitaria più idonea.
È pertanto ravvisabile la negligenza del professionista anche per non aver consigliato – laddove fosse risultato opportuno – il  trasferimento del paziente in altra struttura ospedaliera.
◊◊◊
(Atto Secondo)
Ribadito che laddove la prestazione professionale sia “di routine” spetta al professionista superare la presunzione che le complicanze siano state determinate da omessa od insufficiente diligenza professionale, o da imperizia, o da inesperienza o inabilità, dimostrando invece che esse siano sorte a causa di un evento imprevisto ed imprevedibile – secondo la diligenza qualificata – in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento, occorre affermare pure che l'obbligo di rendere edotto il paziente, anche dei più minimi rischi, sussiste a fortiori laddove sia in gioco un bene delicatissimo (come la vista).
L’onere di provarne l’adempimento spetta al medico: invero, il consenso informato – espressione del diritto personalissimo di rilevanza costituzionale all’autodeterminazione terapeutica – è un obbligo contrattuale del medico perché è funzionale al corretto adempimento della prestazione professionale, pur essendo autonomo da esso.
◊◊◊
(Atto Terzo)
Il problema in ordine alla mancanza di prova, da parte dell’attore, dei disturbi che questi affermi di aver accusato e manifestato investe necessariamente quello della distribuzione dell'onere della prova stessa quante volte il paziente ricoverato assuma di aver subito un danno a seguito del trattamento medico ricevuto, stante la natura contrattuale della responsabilità della struttura ospedaliera e la conseguente applicabilità della regola posta dall'art. 1218 c.c., secondo la quale il creditore che alleghi l'inadempimento deve provare solo la sussistenza di nesso causale fra questo ed il danno, mentre compete al debitore offrire la prova della non imputabilità della sua causa: dunque, dell'assenza di colpa; la quale – è il caso di chiarire ancora una volta – va valutata in relazione all'affidamento del paziente nella diligenza del debitore della prestazione sanitaria.

CIVILE - I CONIUGI TRA DISSAPORI NEL MATRIMONIO E ACCORDI IN VISTA DELLA SEPARAZIONE. di Monica Serra.
inviato: 26.10.2009 Sommario

AMMINISTRATIVO - GIURISDIZIONE E PROFILI RISARCITORI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE SINE TITULO. di Luca Presutti.
inviato: 15.10.2009 Sommario

Sommario: 1. Le origini dell’istituto a mo’ di premessa; 2. Il riparto di giurisdizione precedente al decreto legislativo n. 80 del 1998 e primi criteri risarcitori; 3. L’introduzione di una giurisdizione piene ed esclusiva, ma … poco fortunata!; 4. Il vizio logico della Consulta del 2004; 5. La giurisdizione nel Testo Unico in materia di Espropriazioni per pubblica utilità; 6. La situazione attuale; 7. Il nodo gordiano non è più un mito. Tecniche di soluzione.

 

AMMINISTRATIVO - LA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ IN MATERIA EDILIZIA E’ OGGETTO DI CONTRASTI ED INCERTEZZE. di Antonio Rizzo.
inviato: 09.10.2009 Sommario

PENALE - IL REATO DI MANCATA ESIBIZIONE DI DOCUMENTI DA PARTE DELLO STRANIERO NELL’EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE E LEGISLATIVA. di Artuto Iannuzzi.
inviato: 05.10.2009 Sommario
SOMMARIO 1. Evoluzione storica dell’istituto. 2. Inquadramento sistematico e bene giuridico protetto. 3. Il soggetto attivo del reato: la questione di diritto. 4. L’elemento materiale: la clausola “senza giustificato motivo”. 5. L’elemento soggettivo. 6. La legge 15 luglio 2009, n. 94.

CIVILE - Il progressivo affrancamento della causalità civile dalla causalità penale. di Mauro Salinaro.
inviato: 24.09.2009 Sommario
Sommario 1. Il nesso di causalità. 2. Nesso di causalità e condotte omissive. 2.1. I principi affermati dalla sentenza Franzese. 3. La funzione del nesso di causalità in materia di responsabilità civile. 3.1. I cromosomi della causalità civile. 4. La tutela della chance. 4.1. I confini della chance. 4.1.1. I nuovi scenari giurisprudenziali.
 
 

CIVILE - 2008: l’anno del contatto (sociale). Consacrazione giurisprudenziale di una categoria (fanta)scientifica. di Luca Buffoni.
inviato: 22.09.2009 Sommario

AMMINISTRATIVO - Riflessioni sull’invalidità parziale dell’atto amministrativo.di Mario Talani.
inviato: 08.09.2009 Sommario

PENALE - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (legge promulgata il 15 luglio 2009; d.d.l. XVI 733-B). di Simone Pucci
inviato: 20.07.2009 Sommario

SOMMARIO: 1.- Ratio legis ed elementi normativi della riforma. 2.- Una lente di ingrandimento sulle novità del pacchetto sicurezza. 3.- Profili problematici e tenuta costituzionale del nuovo reato di “clandestinità”.


PENALE - Abuso di ufficio, vincolo ambientale, confisca edilizia: se interviene la prescrizione non vi è violazione della CEDU. Il Tribunale di Milano, Sez. X penale, R.G. 1623/04, collegio N. Gandus, ordinanza del 25 giugno 2009.di Simone Pucci.
inviato: 06.07.2009 Sommario
E’ conforme alla “ratio” delle statuizioni di SU. Pen. 25.3.1993 n.5/93 e SU. Pen. 38834/08 il sindacato del giudice penale, che alla luce di modifiche legislative ed incisive evoluzioni giurisprudenziali (in specie T.U. 380/01), “indipendentemente da una pronuncia di condanna e salvo il caso di assoluzione per insussistenza del fatto” disponga la confisca obbligatoria ex art. 240 II n.2 c.p. in caso di sentenza di “non doversi procedere perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione”.
Perdurando le violazioni di tutti i vincoli (di natura urbanistica, paesistica e aeroportuale) l’istanza del terzo tendente ad ottenere il dissequestro e la restituzione del cantiere insistente su area gravata da vincolo ambientale deve essere respinta. La confisca prevista dall’art.240 c.p. è una misura di sicurezza patrimoniale avente ad oggetto cose che, essendo quanto meno collegate alla esecuzione di illeciti, mantengono viva l'idea e la attrattiva del reato. L’accertamento in concreto – e non “in re ipsa” - è demandato al giudice in virtù di lex specialis ex art. art.44, lett. C, c. I e II, DPR 380/01. (Fattispecie in materia di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione e confisca obbligatoria quando la detenzione o l’uso delle cose in mancanza di autorizzazione costituiscano reato. Pur a fronte della mera intervenuta prescrizione del reato la permanente detenzione di un cantiere, finalizzato all’esecuzione di opere illegittime. costituirebbe reato, venendo lo stesso impiegato per la violazione di plurimi vincoli ambientali).



 
 
www.contrariamente.it
Novità in tema di tutela cautelare nel processo amministrativo
di: Serafino Ruscica



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