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Osservatorio >> Scritti da voi |
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AMMINISTRATIVO - La costituzione di parte civile proposta nei confronti di un ente. inviato: 01.06.2009 Sommario
Ricostruita nei suoi tratti essenziali la disciplina relativa alla responsabilità degli enti, si esamini il rilievo applicativo del tema relativo alla natura giuridica della responsabilità, dando atto delle contrapposte tesi emerse sulla questione dell’ammissibilità nel processo penale di una costituzione di parte civile proposta direttamente nei confronti dell’ente.
CIVILE - Premessi cenni sui rapporti tra causalità civile e penale, si esamini la tematica della causalità nel campo medico, con particolare riguardo ai profili probatori. inviato: 12.05.2009 Sommario
PENALE - I. Prescrizione del reato: natura giuridica dell'istituto e problematiche successorie. inviato: 09.07.2008 Sommario
Ricostruita la natura (sostanziale o processuale) della prescrizione, si soffermi il candidato sul regime successorio. Esamini anche la questione relativa alla possibilità di riconoscere attitudine interruttiva della prescrizione all’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415 bis c.p.p.
PENALE - Causalità omissiva: differenze rispetto a quella commissiva e tecniche di accertamento inviato: 01.06.2008 Sommario
Esaminate le differenze strutturali tra causalità commissiva e causalità omissiva, si approfondisca la tematica dell’accertamento di quest’ultima.
PENALE - III. Responsabilità penale degli amministratori societari senza deleghe per reati commessi da altri amministratori ( delegati). Cassazione penale, sez. V, sentenza 19 giugno 2007, n.23838. inviato: 01.06.2008 Sommario
La riforma della disciplina della società, portata dal d.lgsl. 6/2003, ha indubbiamente alleggerito gli oneri e le responsabilità degli amministratori privi di deleghe. È stato rimosso il generale “obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione”, sostituendolo con l’onere di “agire informato”, atteso il potere di richiedere informazioni. Ferma, però, la obiettiva restrizione della responsabilità apportata nel contesto del codice civile e la obiettiva situazione più favorevole per gli amministratori privi di delega, resta tuttavia invocabile la disciplina di cui all’articolo 40, comma 2,c.p. nel caso in cui l’amministratore (delegante) di società, a conoscenza di reati in itinere commessi da altro amministratore (delegato) e pregiudizievoli per l’ente amministrato, non abbia fatto, pur avendone l’obbligo giuridico, quanto poteva per impedirne il compimento. Il limite operativo della disposizione penale è circoscritto alle sole incriminazioni connotate di volontarietà.
PENALE - II. Responsabilità penale degli amministratori societari senza deleghe per reati commessi da altri amministratori ( delegati). Cassazione penale, sez. V, sentenza 19 giugno 2007, n.23838. inviato: 01.06.2008 Sommario
La riforma della disciplina della società, portata dal Dlgs 6/2003, ha indubbiamente alleggerito gli oneri e le responsabilità degli amministratori privi di deleghe. È stato rimosso il generale «obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione», sostituendolo con l’onere di «agire informato», atteso il potere di richiedere informazioni. Ferma, però, la obiettiva restrizione della responsabilità apportata nel contesto del codice civile e la obiettiva situazione più favorevole per gli amministratori privi di delega, resta tuttavia invocabile la disciplina di cui all’articolo 40, comma 2, Cp nel caso in cui l’amministratore (delegante) di società, a conoscenza di reati in itinere commessi da altro amministratore (delegato) e pregiudizievoli per l’ente amministrato, non abbia fatto, pur avendone l’obbligo giuridico, quanto poteva per impedirne il compimento. Il limite operativo della disposizione penale è circoscritto alle sole incriminazioni connotate di volontarietà.
PENALE - I. Responsabilità penale degli amministratori societari senza deleghe per reati commessi da altri amministratori (delegati). Cassazione penale, sez. V, sentenza 19 giugno 2007, n. 23838. inviato: 01.06.2008 Sommario
La riforma della disciplina della società, portata dal Dlgs 6/2003, ha indubbiamente alleggerito gli oneri e le responsabilità degli amministratori privi di deleghe. È stato rimosso il generale «obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione», sostituendolo con l’onere di «agire informato», atteso il potere di richiedere informazioni. Ferma, però, la obiettiva restrizione della responsabilità apportata nel contesto del codice civile e la obiettiva situazione più favorevole per gli amministratori privi di delega, resta tuttavia invocabile la disciplina di cui all’articolo 40, comma 2, Cp nel caso in cui l’amministratore (delegante) di società, a conoscenza di reati in itinere commessi da altro amministratore (delegato) e pregiudizievoli per l’ente amministrato, non abbia fatto, pur avendone l’obbligo giuridico, quanto poteva per impedirne il compimento. Il limite operativo della disposizione penale è circoscritto alle sole incriminazioni connotate di volontarietà.
CIVILE - Art. 2059: La Cassazione continua nella selezione dei beni di rango costituzionale. Nota a Corte di Cassazione, sezione III civile – sentenza 12 febbraio 2008, n.3284. inviato: 08.11.2008 Sommario
1) Il diritto alla salute, o latu sensu biologico,di cui all’art.32 Cost., è ontologicamente diverso dal danno da lesione di un diverso diritto costituzionalmente protetto, cosicché sono diverse le rispettive domande di risarcimento proposte dal danneggiato.
2) Lo stress psicologico da timore è solo una conseguenza della lesione di un possibile interesse protetto, il quale va tuttavia previamente individuato perché possa anche solo venire in considerazione il danno in ipotesi derivato dalla lesione dello stesso.
3) Né la serenità né la sicurezza costituiscono, in sè stesse considerate, diritti fondamentali di rango costituzionale inerenti alla persona, la cui lesione consente il ricorso alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale.
PENALE - II. Momento consumativo dei reati di pericolo e dei delitti di attentato. inviato: 01.06.2008 Sommario
L’accertamento del pericolo quale momento consumativo dei reati di pericolo e dei delitti di attentato.
PENALE - I. Momento consumativo dei reati di pericolo e dei delitti di attentato. inviato: 01.06.2008 Sommario
L’accertamento del pericolo quale momento consumativo dei reati di pericolo e dei delitti di attentato.
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Novità in tema di tutela cautelare nel processo amministrativo di: Serafino Ruscica
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