“In caso di risoluzione del leasing traslativo si applica inderogabilmente l’art. 1526 cc.”.Cass. Civile, Sez. III, sentenza 27 settembre 2011, n. 19732

In tema di leasing, il concedente, in caso di risoluzione contrattuale, mantenendo la proprietà del bene e acquisendo i canoni maturati fino alla risoluzione, non può e non deve conseguire un indebito vantaggio derivante da un cumulo di utilità (canoni e residuo valore del bene) in contrasto con lo specifico dettato normativo di cui all'art. 1526, che è norma inderogabile.
 

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