Reati colposi, concorso di cause. Cassazione penale - Sezione IV 23 ottobre 2008, n. 39882.

Nei reati colposi la causalità dell'azione (o dell'omissione) che ha condizionato l'evento va esclusa non soltanto qualora risulti, con valutazione ex post, che sopravvenute concause qualificate siano state da sole sufficienti a determinare l'evento (come prevede l'articolo 41, secondo comma, c.p.), ma anche qualora l'evento non sia ex ante prevedibile. Sotto quest'ultimo profilo, l'individualizzazione della responsabilità penale impone di verificare non soltanto se la condotta colposa abbia concorso a determinare l'evento, ma se l'autore della stessa, o l'uomo di media consapevolezza, potesse prevedere quello specifico sviluppo causale. Ed in tal senso la violazione della regola cautelare non è sufficiente; occorre altresì chiedersi se l'evento derivatone (per quanto riguarda l'omicidio colposo, la morte per come verificatasi hic et nunc) rappresenti o meno la concretizzazione del rischio che la regola stessa mirava a prevenire Si impone, pertanto, una valutazione di prevedibilità o imprevedibilità dell'evento per stabilire se quello concretamente verificatosi sia, come afferma autorevole dottrina, “tipico”. L'inosservanza delle regole cautelari può, invero, dare luogo ad una responsabilità colposa soltanto per gli eventi che le regole stesse mirano ad evitare. La regola cautelare può, dunque, concretizzarsi nei confronti dell'evento soltanto qualora l'evento sia prevedibile ex ante. Quindi, la violazione di una regola può essere condizione della morte di un uomo, ma se il verificarsi di essa era imprevedibile, l'omicidio colposo non si configura perché la prevedibilità ex ante dell'evento appartiene alla struttura di detto reato.

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