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Giurisprudenza Niente più abuso del diritto. Richiesta della sede lavorativa più vicina al proprio domicilio per assistere il familiare disabile. Consiglio di Stato, Sez. IV – sentenza 15 febbraio 2010, n. 825.
inviato: 09.03.2010 Sommario
Il requisito dell’esclusività assistenziale, finalizzato all’ottenimento della sede lavorativa più vicina al proprio domicilio, si considera integrato solo in caso di  inesistenza di altri familiari e parenti affini entro il terzo grado, che possano occuparsi del familiare disabile. In caso sussistano altri congiunti, non è sufficiente una mera dichiarazione formale, attestante un’ impossibilità generica a occuparsi del disabile. L’istante deve comprovare l’impossibilità di prestare assistenza, da parte dei familiari, con una documentazione che accerti la gravità e l’oggettività dei motivi.
Giurisprudenza Sul diritto di accesso. TAR PUGLIA di BARI - 25 febbraio 2010, n.678.
inviato: 05.03.2010 Sommario
Giurisprudenza La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione appaltante nei confronti dell’aggiudicatario è contenuta nei limiti del risarcimento dell’interesse negativo. Ad. Plenaria n. 6 del 05.09.2005.
inviato: 04.03.2010 Sommario
L'art. 6 della legge 21 luglio 2000 n. 205 ha dato vita ad una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo attribuendo a quest'ultima "tutte" le controversie tra privato e pubblica amministrazione riguardanti la fase anteriore alla stipula dei contratti di lavori, forniture e servizi (la fase di evidenza pubblica rivolta alla scelta del contraente privato): e ciò sia che tali controversie concernino interessi che diritti soggettivi.
La sfera di azione del giudice amministrativo si è ampliata fino a comprendere anche- dopo la caducazione degli atti della fase pubblicistica che hanno costituito in capo all'interessato effetti vantaggiosi (dall'ammissione alla procedura all'aggiudicazione del contratto) - la cognizione, secondo il diritto comune, degli affidamenti suscitati nel privato da tali effetti vantaggiosi ormai venuti meno.
Nel caso di richiesta di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale nei confronti della P. A., a seguito della revoca dell'aggiudicazione, il risarcimento va riconosciuto al privato nei limiti dell'interesse negativo, rappresentato dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative e dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipula con altri di un contratto almeno parimenti vantaggioso.
Il contraddittorio comportamento tenuto dall'amministrazione, che ha ingenerato un legittimo affidamento in capo al privato, comporta la violazione dei principi di buona fede e correttezza nello svolgimento delle trattative e, in particolare, del legittimo affidamento del privato in merito alla conclusione del contratto.
Giurisprudenza Sul silenzio della P.A. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - 26 febbraio 2010 n. 1146.
inviato: 03.03.2010 Sommario
Giurisprudenza Sul risarcimento del danno per avvio illegittimo di una procedura di finanza di progetto. CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - ORDINANZA 9 febbraio 2010, n.2792.
inviato: 02.03.2010 Sommario
Giurisprudenza Fumo passivo. Non basta apporre i cartelli di divieto; occorre prevenire il rischio. Tar Lazio, Roma, Sez. I quater – 29 gennaio 2010, n. 1192.
inviato: 01.03.2010 Sommario

 

Le norme sul divieto di fumo hanno natura non solo programmatica, ma anche precettiva. Il datore di lavoro deve adoperarsi per tutelare la salute dei dipendenti. Non è sufficiente apporre i cartelli contenenti il divieto di fumare nei luoghi di lavoro. Occorre che il Dirigente, anche di una Pubblica Amministrazione, adotti tutte le misure idonee a prevenire il rischio derivante dall’esposizione al fumo passivo, pena il risarcimento dei danni non patrimoniali.


 
 
 
Giurisprudenza Responsabilità professionale da contatto sociale, attività medica e riparto onere probatorio. Corte di Cassazione, sez. III, 26 gennaio 2010 n°1538.
inviato: 09.03.2010 Sommario
In tema di responsabilità professionale da contratto o contatto sociale del medico, al fine del riparto dell’onere probatorio, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare il contratto (o contatto sociale) e l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di un’affezione ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato; le omissioni imputabili al medico nella redazione della cartella clinica rilevano sia come figura sintomatica di inesatto adempimento, per difetto di diligenza, in relazione alla previsione generale contenuta nell’art. 1176, secondo comma, cod. civ., sia come nesso eziologico presunto, posto che l’imperfetta compilazione della stessa non può, in via di principio, risolversi in danno di colui che vanti un diritto in relazione alla prestazione sanitaria.
Giurisprudenza Risoluzione del contratto di compravendita e restituzione della somma al mutuante. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - 16 febbraio 2010, n.3589.
inviato: 05.03.2010 Sommario
Giurisprudenza Sulla giurisdizione in materia di dumping. Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Ordinanza del 13 gennaio 2010 n. 357.
inviato: 04.03.2010 Sommario
Giurisprudenza Parcheggi comunali. Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, Ordinanza interlocutoria del 19 gennaio 2010 n. 683.
inviato: 03.03.2010 Sommario
Giurisprudenza Sul divieto di patti successori. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - 16 febbraio 2010, n.3345.
inviato: 02.03.2010 Sommario
Giurisprudenza La riforma dell’art. 47 della Legge Fallimentare alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 17 del 13.01.2010: deroga al disposto dell’art. 301 c.p.c. e conferma del principio di riassunzione ex art. 305 c.p.c.
inviato: 01.03.2010 Sommario
«Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre non già dal giorno in cui si è verificato l’evento interruttivo, bensì da quello in cui tale evento sia venuto in forma legale a conoscenza della parte interessata alla riassunzione», con la conseguenza che il relativo dies a quo può ben essere diverso per una parte rispetto all’altra…
…Orbene, l’art. 43 del r.d. n. 267 del 1942, con il terzo comma (aggiunto dall’art. 41 del d.lgs. n. 5 del 2006), ha introdotto un nuovo caso d’interruzione automatica del processo, conseguente all’apertura del fallimento, mentre in precedenza anche nell’ipotesi di fallimento della parte, l’interruzione del processo derivava dalla dichiarazione in giudizio o dalla notificazione dell’evento interruttivo ad opera del procuratore costituito della parte medesima.
La disposizione menzionata, però, nulla ha previsto per la riassunzione, sicché al riguardo continua a trovare applicazione l’art. 305 cod. proc. civ., nel testo risultante a seguito delle ricordate pronunzie di questa Corte e del principio di diritto che sulla base di esse si è consolidato. Infatti, non sono ravvisabili ragioni idonee a giustificare, per la fattispecie qui in esame, una disciplina giuridica diversa rispetto alle altre ipotesi d’interruzione automatica, attesa l’identità di ratio e di posizione processuale delle parti interessate, che le accomuna….
….La Corte Costituzionale dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 305 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione”.

 
 
 
Giurisprudenza LA “VIS MODICA” NON È MAI MEZZO DI CORREZIONE LECITO ED ANCHE UN SOLO SCHIAFFO PUÒ INTEGRARE IL REATO DI ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE: - Corte di Cassazione, Sez. V penale - sentenza 18 gennaio 2010, n. 2100.
inviato: 09.03.2010 Sommario
Non è possibile sostenere, in considerazione della lettera della legge e della interpretazione della stessa, che il reato di abuso dei mezzi di correzione debba configurarsi quale reato necessariamente abituale: l'abuso del mezzo di correzione, infatti, può essere integrato sia dalla realizzazione di un singolo gesto punitivo, che dalla reiterazione del gesto stesso. Ne consegue che anche un solo schiaffo, quando sia vibrato con tale violenza da cagionare pericolo di malattia, è sufficiente ad integrare l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 571, comma primo, c.p.
Giurisprudenza La difesa di un responsabile del servizio che si approfitta della fragilità della sua sottoposta per costringerla a subire atti sessuali. Cassazione penale, sez. III, 04 novembre 2009, n. 42314.
inviato: 05.03.2010 Sommario
In tema di reati sessuali all'applicazione della circostanza attenuante speciale prevista dall'art. 609 bis c.p., comma 3, non consegue automaticamente l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Ai fini di stabilire l’entità della pena, occorre valutare tutti gli elementi sia oggettivi che soggettivi ai sensi dell’art. 133 c.p., che possono essere valorizzati ai fini di ritenere applicabili le circostanza generiche.

Infatti, la sola condizione di incensurato non appare sufficiente, se doverosamente valutata alla luce degli elementi di segno opposto acquisiti al processo, in particolare tenendo conto della situazione personale della vittima e delle modalità insidiose della condotta dell’imputato

Giurisprudenza Su maltrattamento di animali. Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, Sentenza del 18 febbraio 2010 n. 6656.
inviato: 04.03.2010 Sommario
Giurisprudenza Figlio tossicodipendente e violento e minacce di morte a capodanno. Tribunale di Nola, 11.02.2009.
inviato: 03.03.2010 Sommario
Ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale del delitto in esame, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale, il concetto di malattia deve essere inteso in senso molto lato, come comprensivo di qualsivoglia alterazione, anatomica o funzionale, dell'organismo, ancorché lieve e circoscritta, che comporti un processo di reintegrazione, sia pure di breve durata, della salute della vittima. E' stato, in particolare, sostenuto in giurisprudenza che anche la contusione può essere ricondotta al genus della malattia, perché, "ledendo, sia pure superficialmente, il tessuto cutaneo, non si esaurisce in una semplice sensazione dolorosa, ma importa un'alterazione patologica dell'organismo; il comportamento tenuto dall’accusato appare senz'altro riconducibile, sul piano oggettivo, al delitto di estorsione aggravata, potendo dirsi accertato che lo stesso minacciando di morte sua madre e colpendola con uno schiaffo al volto e poi con ripetute martellate alla schiena, abbia indotto la vittima a consegnargli la somma di cinquanta euro.
Giurisprudenza La Cassazione e la nozione europea di legalità penale: il percorso interpretativo ed evolutivo della confisca prevista per il reato di lottizzazione abusiva. Cassazione penale sez. III, 19 maggio 2009-24 luglio 2009, n. 30933.
inviato: 02.03.2010 Sommario
La CEDU "esige, per punire, un legame di natura intellettuale (coscienza e volontà) che permetta di rilevare un elemento responsabilità nella condotta dell'autore materiale del reato". Tuttavia, le argomentazioni svolte dalla Corte europea dei diritti dell'uomo non portano a concludere che, per disporre la confisca prevista dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 3, il soggetto al quale la res appartiene debba essere necessariamente "condannato". Infatti, la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva può essere accertata in tutti i suoi elementi (soggettivo ed oggettivo) anche se per una causa diversa, quale è, ad esempio, l'intervenuto decorso della prescrizione, non si pervenga alla condanna del suo autore ed alla inflizione della pena.
L’ art. 31, lett. b), n. 2), della legge comunitaria n. 34/2008, prevede la possibilità di confisca obbligatoria "nel caso di proscioglimento per mancanza di imputabilità o per estinzione di un reato, la cui esistenza sia accertata con la sentenza che conclude il giudizio dibattimentale o abbreviato".
Quindi, nel caso di reato di lottizzazione abusiva, se il giudice deve disporre la confisca in caso di reato estinto per intervenuta  prescrizione, tuttavia, anche in tal caso, l'applicazione della misura presuppone pur sempre che sia stata accertata in concreto la sussistenza del reato in tutti i suoi elementi: non solo quello oggettivo ma anche quello soggettivo.
Giurisprudenza Sul reato di falso ideologico. Cassazione penale, Sezioni Unite, sentenza 24.09.2007, n. 35488.
inviato: 01.03.2010 Sommario
Il privato che attesti il falso in dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rispondendo del reato di cui all’art. 483 c.p., risponde anche del reato di falso ideologico in atto pubblico ex artt. 48 e 479 c.p. tutte le volte in cui, un pubblico ufficiale, adottando un provvedimento, a contenuto descrittivo o dispositivo, dia atto nella premessa, anche implicitamente, della esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione, desunte dalle false attestazioni del privato. Quest’ultimo risponde di falso ideologico in atto pubblico in quanto decipiens ed autore delle false attestazioni, il pubblico ufficiale, a prescindere dell’assenza di dolo che caratterizza la sua condotta, in quanto deceptus non ne risponde.
Il delitto di falsa attestazione del privato di cui all’art. 483 c.p., può concorrere con quello di falsità per induzione in errore del pubblico ufficiale nella redazione dell’atto al quale l’attestazione inerisca, di cui agli artt. 48 e 479 c.p.c, quando la falsa dichiarazione del decipiens sia di per sé prevista come reato e fatto salvo il caso in cui il pubblico ufficiale  sia destinato a provare la verità dei fatti contenuti nella falsa attestazione.
 

 
 

 
AMMINISTRATIVO - Relazione per il Convegno, organizzato dalla Cersap S.r.l. e promosso dalla V.U.S. S.p.A., sul tema: “Gli affidamenti alla luce della legge n. 1666 del 20 novembre 2009 – Dalla municipalizzazione alla privatizzazione dei servizi pubblici locali”. di Gabriele Carlotti.
inviato: 04.03.2010 Sommario
I contenuti generali dell’art. 15 della L. n. 166/2009 e dell’art. 23-bis della L. n. 133/2008*.
 
 
Sommario: 1. Introduzione. – 2. L’analisi del testo normativo. – 3. Il primo comma dell’art. 23-bis. – 4. Le modalità di affidamento in via ordinaria. – 5. Le ragioni della precedente soppressione dell’affidamento a società mista. – 6. Il partner privato e gli specifici compiti operativi. -  Il punto sull’in house. – 7. La soluzione adottata nell’art. 23-bis. – 8. Alcune considerazioni critiche. – 9. Il parere dell’AGCM. - 10. Lo schema di regolamento e gli affidamenti minori. – 11. Le altre norme contenute nell’art. 23-bis. – 12. Il comma 9. – 13. Conclusioni.
 


* Le opinioni contenute nel testo sono espresse dall’Autore a titolo personale e non sono in alcun modo riferibili all’Istituto di appartenenza.

AMMINISTRATIVO - La Corte di Cassazione modifica il proprio orientamento in ordine alla giurisdizione sul contratto a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione. Cass. s.u.-ordinanza10 febbraio 2010 n. 2906. di Giovanni Di Pietro.
inviato: 22.02.2010 Sommario
 
 “La necessità di concentrare su un solo giudice la cognizione di diritti e interessi quando sia domandata la caducazione degli effetti del contratto di appalto come reintegratoria del diritto sorto dall'annullamento della gara chiesto con il medesimo ricorso, dopo l'entrata in vigore della direttiva 2007/66 e anche prima del termine per la trasposizione di essa nell'ordinamento interno incide sull'interpretazione delle norme in materia (su tale valenza ermeneutica delle Direttive, cfr. S.U. 16 marzo 2009, n. 6316), e impone di riconoscere il rilievo per il diritto comunitario della connessione tra le domande in precedenza ritenuta irrilevante a favore di una giurisdizione unica del giudice amministrativo, estesa anche agli effetti del contratto concluso a seguito di illegittima aggiudicazione, che appare certa nelle materie di giurisdizione esclusiva.
Tale conclusione è pienamente conforme alle norme costituzionali che impongono la effettività della tutela (art. 24 e 111 Cost.) perché la rilevanza della connessione denegata in passato per la cognizione congiunta della lesione degli interessi legittimi e dei diritti conseguenti, non è oggi contestabile, derivando da norma comunitaria incidente sulla ermeneutica delle norme interne (art. 117), che è vincolante in tale senso per l'interprete.
Se le due controversie per l'annullamento della gara e la caducazione del contratto sono in materia di giurisdizione esclusiva deve quindi ritenersi che, ai sensi dell'art. 103 Cost., le richieste di tutela dei diritti inerenti ai rapporti contrattuali non sono scindibili da quelle sugli interessi legittimi violati dall'abuso dei poteri della P.A., su cui ha di certo cognizione il giudice amministrativo, che può quindi decidere "anche" su tali diritti, dopo essersi pronunciato sugli interessi al corretto svolgimento della gara (C. Cost. 6 luglio 2004, n. 204 e 11 maggio 2006, n. 196).

CIVILE - Il divorzio in Italia tra coniugi cinesi alla luce dei criteri di collegamento di diritto internazionale privato ex lege 218/1995. di Alfonso Marra.
inviato: 08.01.2010 Sommario

AMMINISTRATIVO - LE CLAUSOLE “STANDSTILL” NELL’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/66. di Alberto Di Mario.
inviato: 18.12.2009 Sommario

CIVILE - IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE: ALCUNE RECENTI PRONUNCE DELLA GIURISPRUDENZA.di Gian Luca De Angelis.
inviato: 17.11.2009 Sommario

CIVILE - Responsabilità medica: un interessante trittico di pronunzie – Corte di Cassazione, sez. III Civile - Sentenze 28, 29 e 30 settembre 2009, nn. 20790, 20806 e 20954. di Marco De Luca.
inviato: 06.11.2009 Sommario
(Atto Primo)
Per qualificare una prestazione professionale come “di particolare difficoltà” occorre che essa sia nuova e specialmente complessa tecnicamente, tenendo conto che il grado di abilità per affrontarla deve essere rapportato alla specializzazione del sanitario, nonché alle caratteristiche del centro ospedaliero in cui l'intervento viene effettuato. Inoltre, il professionista deve usare la diligenza, da rapportare all'attività esercitata, e la perizia, da intendere anche come conoscenza ed attuazione di regole tecniche di una determinata arte e professione, con scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione.
Egli perciò deve valutare con prudenza e scrupolo i limiti della propria adeguatezza professionale (chiedendo, se del caso, un consulto), e deve adottare tutte le misure volte ad ovviare alle carenze strutturali ed organizzative incidenti sugli accertamenti diagnostici e sui risultati dell'intervento, ovvero deve informare il paziente consigliandogli una struttura sanitaria più idonea.
È pertanto ravvisabile la negligenza del professionista anche per non aver consigliato – laddove fosse risultato opportuno – il  trasferimento del paziente in altra struttura ospedaliera.
◊◊◊
(Atto Secondo)
Ribadito che laddove la prestazione professionale sia “di routine” spetta al professionista superare la presunzione che le complicanze siano state determinate da omessa od insufficiente diligenza professionale, o da imperizia, o da inesperienza o inabilità, dimostrando invece che esse siano sorte a causa di un evento imprevisto ed imprevedibile – secondo la diligenza qualificata – in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento, occorre affermare pure che l'obbligo di rendere edotto il paziente, anche dei più minimi rischi, sussiste a fortiori laddove sia in gioco un bene delicatissimo (come la vista).
L’onere di provarne l’adempimento spetta al medico: invero, il consenso informato – espressione del diritto personalissimo di rilevanza costituzionale all’autodeterminazione terapeutica – è un obbligo contrattuale del medico perché è funzionale al corretto adempimento della prestazione professionale, pur essendo autonomo da esso.
◊◊◊
(Atto Terzo)
Il problema in ordine alla mancanza di prova, da parte dell’attore, dei disturbi che questi affermi di aver accusato e manifestato investe necessariamente quello della distribuzione dell'onere della prova stessa quante volte il paziente ricoverato assuma di aver subito un danno a seguito del trattamento medico ricevuto, stante la natura contrattuale della responsabilità della struttura ospedaliera e la conseguente applicabilità della regola posta dall'art. 1218 c.c., secondo la quale il creditore che alleghi l'inadempimento deve provare solo la sussistenza di nesso causale fra questo ed il danno, mentre compete al debitore offrire la prova della non imputabilità della sua causa: dunque, dell'assenza di colpa; la quale – è il caso di chiarire ancora una volta – va valutata in relazione all'affidamento del paziente nella diligenza del debitore della prestazione sanitaria.



 
 
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