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Rivista Ildirittopericoncorsi #1 gen-feb 2010
Martedì 09.02.2010
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Giurisprudenza Il jackpot e la legge - Consiglio di Stato, sez. IV - sentenza 28 gennaio 2010 n. 359.
inviato: 08.02.2010 Sommario
Con l’art. 15 del decreto legge 28 dicembre 2001 n. 452, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002 n. 16 (che ha eliminato il precedente limite al jackpot per il gioco del Superenalotto a decorrere dal 1° gennaio 2002), l’eliminazione del tetto massimo per le vincite di prima categoria nel Superenalotto è stata legificata, con la conseguenza che la eventuale reintroduzione di un siffatto limite rientra nella esclusiva discrezionalità del Legislatore e non può quindi avere corso se non con un atto normativo primario (alla stregua del principio nella specie è stata rigettato il ricorso proposto dal ..., tendente ad ottenere la fissazione  in via amministrativa di un limite od un tetto massimo all’accumulo del montepremi - c.d. jackpot - del Superenalotto per le vincite di prima categoria con sei punti).
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15 del decreto legge 28 dicembre 2001 n. 452, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002 n. 16, nella parte in cui non prevede la possibilità di fissare con un disposizione regolamentare un limite alle vincite previste per il gioco del Superenalotto, sotto il profilo che l’omessa fissazione di un limite all’accumulo del montepremi del Superenalotto indurrebbe nei cittadini una coattiva e patologica propensione al gioco e favorirebbe l’instaurarsi di vere e proprie ludopatie, recando quindi grave danno alla salute dei giocatori e al benessere delle loro famiglie. Infatti, nell’attuale stato delle conoscenze epidemiologiche, non sembra potersi individuare, con sufficiente grado di attendibilità, alcuna diretta correlazione tra l’aumento del jackpot e la diffusione delle ludopatie vere e proprie o comunque di fenomeni di patologica dipendenza dal gioco d’azzardo.
Giurisprudenza SUlla DIA. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - 13 gennaio 2010, n.72.
inviato: 05.02.2010 Sommario
Giurisprudenza Procedure concorsuali: graduatorie docenti. Braccio di ferro tra Consiglio di Stato e Sezioni Unite in materia di giurisdizione. Consiglio di Stato, Sez. VI – sentenza 4 dicembre 2009 n. 7617.
inviato: 04.02.2010 Sommario
Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie concernenti le graduatorie del personale scolastico. Esse sono fasi di una procedura selettiva, finalizzata all’ instaurazione del rapporto di lavoro. L’ immissione in ruolo dei docenti, infatti, avviene sia con la formazione di procedure concorsuali stricto sensu, con esami veri e propri, sia mediante lo scorrimento di graduatorie: in tal caso la P.A. esercita poteri autoritativi, cui corrispondono interessi legittimi, attraverso il riconoscimento dei titoli e l’attribuzione dei conseguenti punteggi ai fini del reclutamento del personale docente.     
 
Giurisprudenza “Vaglio del provvedimento amministrativo tecnico- discrezionale da parte del giudice amministrativo”. Consiglio di Stato, sez. VI – sentenza 18 dicembre 2009, n. 8399.
inviato: 02.02.2010 Sommario
Il giudice amministrativo non può sostituire il proprio apprezzamento a quello della pubblica amministrazione ma può valutare, anche avvalendosi di idonea consulenza tecnica, la eventuale erroneità della valutazione della pubblica amministrazione; tale elucubrazione acquista maggiore rilievo ove si tratti di valutare un provvedimento amministrativo di natura tecnico- discrezionale (c.d. “discrezionalità tecnica”), comprensibile alla luce di determinati requisiti aventi valenza scientifica ovvero tecnica”.
 
Giurisprudenza I danni subiti dal patrimonio di una società mista non sono direttamente patiti dal socio pubblico, pertanto la responsabilità dei loro autori non rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti. Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili – sentenza 19 dicembre 2009, n. 26806.
inviato: 01.02.2010 Sommario
Il danno cagionato al patrimonio della società mista dalla condotta illecita di amministratori e dipendenti non è un danno erariale. Il danno sofferto dal patrimonio della società è un danno inflitto ad un privato e come tale risarcibile attraverso i rimedi approntati dal diritto societario. A sostegno di questa tesi i giudici osservano che l’ordinamento prevede distinte reazioni contro i danni diretti al patrimonio della società e quelli patiti dal socio a causa della cattiva gestione degli amministratori. Nel caso di danni inferti al patrimonio sociale, infatti, è prevista un’azione sociale di responsabilità che si fonda su presupposti del tutto diversi rispetto a quelli che sostengono l’azione contabile.
Giurisprudenza Sul provvedimento amministrativo sfavorevole al suo destinatario che non sia stato preceduto dall'avviso dell'inizio del procedimento Consiglio di Stato, sez. VI - sentenza 19 gennaio 2010 n. 187.
inviato: 29.01.2010 Sommario
E’ illegittima l'adozione di un provvedimento amministrativo sfavorevole al suo destinatario che non sia stato preceduto dall'avviso dell'inizio del procedimento, salvo che l'Amministrazione non dimostri in giudizio, ex art. 21 octies l. 7 agosto 1990 n. 241, che il contenuto del provvedimento, nonostante l'apporto del privato, non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
L’urgenza di provvedere, necessaria per ritenere legittimo un provvedimento amministrativo sfavorevole non preceduto da comunicazione di avvio del procedimento all’interessato, non può risiedere in una pregressa inerzia dell’Amministrazione, ovvero in differenti valutazioni emerse all’interno della medesima; diversamente argomentando, infatti, si finirebbe con il vanificare la portata della norma di garanzia di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990, privando il cittadino della garanzia di interlocuzione a cagione di una pregressa inerzia alla stessa amministrazione "imputabile". Deve piuttosto ritenersi che solo fatti nuovi, ovvero imprevedibili, ovvero soltanto successivamente emersi, etc. possono legittimare l’urgenza del provvedere, che a propria volta rende recessivo l’incombente di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990.
E’ illegittimo il provvedimento con il quale una Soprintendenza ha revocato una autorizzazione in precedenza rilasciata, che non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento al titolare della autorizzazione revocata, atteso che da un lato, la revoca non costituisce provvedimento vincolato e che, dall’altro, non è stata giudizialmente fornita la prova che il provvedimento non avrebbe potuto essere differente da quello effettivamente reso ex art. 21 octies della legge n. 241/1990.

 
 
 
Giurisprudenza Danno da vacanza rovinata e sua qualificazione dopo le SS.UU. 2008. Corte di Cassazione, sez. III, 13 novembre 2009 n°24044.
inviato: 08.02.2010 Sommario
Il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del c.d. danno morale soggettivo (e cioè della sofferenza contingente e del turbamento d'animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato), ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 cod. pen.
In definitiva, nel nostro sistema il cosiddetto danno da vacanza rovinata viene ormai ricompreso nell'ipotesi di danno non patrimoniale ulteriore rispetto a quello morale.
Giurisprudenza Natura ed effetti della dichiarazione di esclusione dell’acquisto dalla comunione prevista dall’art. 179 comma 2 c.c.: la risoluzione di un annoso contrasto giurisprudenziale. CORTE DI CASSAZIONE-SEZIONI UNITE CIVILI, 28 ottobre 2009, n. 22755
inviato: 05.02.2010 Sommario
L'art. 179 comma 2 c.c. prevede che l'esclusione della comunione, ai sensi dell'art. 179 comma lettere c) d) e f) c.c., si abbia solo se la natura personale del bene sia dichiarata dall'acquirente con l'adesione dell'altro coniuge.La norma condiziona l'effetto limitativo della comunione alla natura realmente personale del bene e attribuisce all'intervento adesivo del coniuge non acquirente la sola funzione di riconoscimento dei presupposti di quella limitazione, ove effettivamente già esistenti.
Conseguentemente, si deve ritenere che l'intervento adesivo del coniuge non acquirente sia condizione necessaria dell'esclusione dalla comunione del bene acquistato dall'altro coniuge e che la natura personale del bene non è sufficiente ad escludere di per sé l'esclusione dalla comunione, se non risulti concordemente riconosciuta dai coniugi.  E, tuttavia, l’intervento adesivo del coniuge non acquirente è richiesto solo in funzione di necessaria documentazione della natura personale del bene: unico presupposto sostanziale della sua esclusione.
Pertanto, il coniuge non acquirente che abbia prestato la dichiarazione può sempre proporre azione di accertamento della natura del bene, ovviamente nei limiti probatori che dipendono dalla natura ricognitiva-confessoria ovvero dalla natura dichiarativa d’intenti della dichiarazione. Se tale azione è esperita all’interno dell’azione di annullamento ex art. 184 c.c., per essere stato venduto il bene in oggetto ad un terzo senza il consenso dell’altro coniuge, trova applicazione l’art. 1445 c.c., secondo il quale sono fatti salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede purché il loro acquisto (se immobiliare) sia stato trascritto o iscritto prima della trascrizione della domanda giudiziale di annullamento.
Giurisprudenza Diritto all’aborto e risarcimento al padre. Cassazione Civile sez. III, 4 gennaio 2010 n°13.
inviato: 04.02.2010 Sommario
Qualora l'imperizia del medico impedisca alla donna di esercitare il proprio diritto all'aborto, e ciò determini un danno alla salute della madre, è ipotizzatane che da tale danno derivi un danno alla salute anche del marito. 
Giurisprudenza Il tabacco: un pericolo per il consumatore e per il produttore - Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 26516 del 17.12.2009.
inviato: 02.02.2010 Sommario
“La produzione di sigarette configura un’attività pericolosa ai sensi dell’art. 2050 cod. civ. in quanto il tabacco, sostanza considerata nociva, è potenzialmente dannoso per la salute dell’utilizzatore.”
 
“Il produttore di tabacco può essere ritenuto responsabile ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. per aver apposto la dicitura “light” sui pacchetti di sigarette poiché detto messaggio ingannevole può essere considerato come fatto produttivo di danno ingiusto indipendentemente da una norma specifica che vieti tale indicazione (nella specie D.Lgs. 184/2003)”.
Giurisprudenza Donazione da coniuge inglese di immobile sito in Italia.
inviato: 01.02.2010 Sommario
Giurisprudenza Giudizio di cognizione e giudizio di ottemperanza: errato considerarli parti di un unico processo per il computo della durata irragionevole. Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 24 dicembre 2009, n. 27365.
inviato: 29.01.2010 Sommario
Resta innegabile il carattere di spiccata autonomia del giudizio di cognizione e del giudizio di esecuzione o di ottemperanza: non possono sommarsi ai fini del computo della durata irragionevole del processo, giacchè distinti strutturalmente e funzionalmente. Il dies a quo relativo al termine semestrale, per l’azione di equa riparazione per violazione dell’art. 6 della Convenzione, decorre dal momento della decisione definitiva. Ergo: è inammissibile e tardiva la domanda fondata sul calcolo sommativo dei due giudizi, essendo differenti le situazioni giuridico-soggettive sottese.        

 
 
 
Giurisprudenza Sul reato colposo. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE - 28 gennaio 2010, n. 3359.
inviato: 08.02.2010 Sommario
Giurisprudenza Sul reato di lesioni colpose. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE - SENTENZA 15 gennaio 2010, n. 1832.
inviato: 05.02.2010 Sommario
Giurisprudenza Trasporto illecito di rifiuti: per risponderne non occorre essere imprenditori. Corte di Cassazione penale, sez III, sentenza 7 gennaio 2010, n.79.
inviato: 04.02.2010 Sommario
Ai fini dell’integrazione dell’ipotesi delittuosa prevista ex art.6 lett. d) D.L. 172/08 non è richiesta la qualità di imprenditore in capo all'autore del trasporto abusivo. La norma in questione dispone, in effetti, che è punito chiunque effettua un'attività di trasporto di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente, non richiedendo l'ulteriore requisito dell'organizzazione imprenditoriale. Tale requisito non può tantomeno desumersi dalla ratio o finalità teleologica della fattispecie de qua, la quale, invece, tende a reprimere l'attività di chiunque trasporti abusivamente rifiuti speciali e non, con grave pregiudizio dell'integrità ambientale del territorio.
Giurisprudenza In campo penale “malitia non supplet aetatem”: sull’inescusabilità dell’error aetatis – Corte di Cassazione, sez. III penale, sentenza 11 dicembre 2009, n. 47262.
inviato: 02.02.2010 Sommario
Ai sensi dell’art. 609-sexies c.p., l’ignoranza circa l’età del partner non può esser invocata quale scusante. Stante siffatto principio, il soggetto che si accinga ad intrattenere rapporti sessuali con un partner potenzialmente infraquattordicenne è tenuto – al fine di evitare l’errore “colposo” – a sincerarsi con diligenza dell’età stessa (i.e., ad accertare se il partner abbia o meno compiuto gli anni quattordici).
Peraltro, il c.d. “ravvedimento attivo” di cui all’art. 62, n. 6), c.p. – il quale si riferisce alle conseguenze non patrimoniali del reato – non può esser concretizzato dal pagamento di una somma di denaro che il giudice di merito ritenga insufficiente a risarcire interamente il danno, così come richiesto dalla prima parte della disposizione de qua.
Giurisprudenza I compagni di merende, la critica & la diffamazione. Corte di Cassazione Penale, sez. I, 29 ottobre 2009 n°41551.
inviato: 01.02.2010 Sommario
L’utilizzo di espressioni "pesanti" nei confronti dei propri accusatori (quali "compagni di merenda", "brigata" ecc.) non appare idoneo al superamento del limite della "continenza" (costituente, unitamente ai principi della pertinenza e della verità, le condizioni per l'esercizio legittimo dei diritti di critica e di cronaca) poiché il diritto di critica presenta una sua necessaria elasticità e non è necessariamente escluso dall'uso di un epiteto infamante, dovendo la valutazione del giudice di merito soppesare se il ricorso ad aggettivi o frasi particolarmente aspri sia o meno funzionale alla eventuale assoluta gravità oggettiva della situazione rappresentata.
Giurisprudenza “Amor, ch’a nullo amato amar perdona”. Prime applicazioni giurisprudenziali del nuovo delitto di atti persecutori (c.d. stalking) previsto dall’art. 612 bis c.p. Tribunale di Napoli, sez. IV, ordinanza del 30.06.2009.
inviato: 29.01.2010 Sommario
Perché sussista la fattispecie delittuosa degli atti persecutori introdotta dal d.l. 23 febbraio 2009 n. 11, è necessario il ripetersi di una condotta di minaccia o di molestia. Le condotte, inoltre, debbono produrre l’effetto di provocare disagi psichici (un perdurante e grave stato di ansia o di paura) ovvero timore per la propria incolumità e quella delle persone care o ancora una alterazione delle proprie abitudini di vita.
Il quid pluris che caratterizza il reato in esame rispetto alle minacce ed alle molestie è costituito da due elementi:
a) la reiterazione delle condotte, sicché l’illecito può ascriversi nel novero dei reati abituali;
b) la produzione di un grave e perdurante stato di ansia o di paura o di un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da una relazione affettiva o una alterazione, non voluta, delle proprie abitudini di vita. Si tratta, quindi, di un delitto di danno e di evento, sebbene la norma, richiedendo la determinazione di uno stato di ansia “grave” o di un “fondato” timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto sembra evocare una valutazione di idoneità ex ante della condotta.
Il dolo richiesto è generico e deve necessariamente ricomprendere anche la rappresentazione dell’evento quale conseguenza della reiterata abituale voluta dal suo autore.

 
 

 
CIVILE - Il divorzio in Italia tra coniugi cinesi alla luce dei criteri di collegamento di diritto internazionale privato ex lege 218/1995. di Alfonso Marra.
inviato: 08.01.2010 Sommario

AMMINISTRATIVO - LE CLAUSOLE “STANDSTILL” NELL’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/66. di Alberto Di Mario.
inviato: 18.12.2009 Sommario

CIVILE - IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE: ALCUNE RECENTI PRONUNCE DELLA GIURISPRUDENZA.di Gian Luca De Angelis.
inviato: 17.11.2009 Sommario

CIVILE - Responsabilità medica: un interessante trittico di pronunzie – Corte di Cassazione, sez. III Civile - Sentenze 28, 29 e 30 settembre 2009, nn. 20790, 20806 e 20954. di Marco De Luca.
inviato: 06.11.2009 Sommario
(Atto Primo)
Per qualificare una prestazione professionale come “di particolare difficoltà” occorre che essa sia nuova e specialmente complessa tecnicamente, tenendo conto che il grado di abilità per affrontarla deve essere rapportato alla specializzazione del sanitario, nonché alle caratteristiche del centro ospedaliero in cui l'intervento viene effettuato. Inoltre, il professionista deve usare la diligenza, da rapportare all'attività esercitata, e la perizia, da intendere anche come conoscenza ed attuazione di regole tecniche di una determinata arte e professione, con scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione.
Egli perciò deve valutare con prudenza e scrupolo i limiti della propria adeguatezza professionale (chiedendo, se del caso, un consulto), e deve adottare tutte le misure volte ad ovviare alle carenze strutturali ed organizzative incidenti sugli accertamenti diagnostici e sui risultati dell'intervento, ovvero deve informare il paziente consigliandogli una struttura sanitaria più idonea.
È pertanto ravvisabile la negligenza del professionista anche per non aver consigliato – laddove fosse risultato opportuno – il  trasferimento del paziente in altra struttura ospedaliera.
◊◊◊
(Atto Secondo)
Ribadito che laddove la prestazione professionale sia “di routine” spetta al professionista superare la presunzione che le complicanze siano state determinate da omessa od insufficiente diligenza professionale, o da imperizia, o da inesperienza o inabilità, dimostrando invece che esse siano sorte a causa di un evento imprevisto ed imprevedibile – secondo la diligenza qualificata – in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento, occorre affermare pure che l'obbligo di rendere edotto il paziente, anche dei più minimi rischi, sussiste a fortiori laddove sia in gioco un bene delicatissimo (come la vista).
L’onere di provarne l’adempimento spetta al medico: invero, il consenso informato – espressione del diritto personalissimo di rilevanza costituzionale all’autodeterminazione terapeutica – è un obbligo contrattuale del medico perché è funzionale al corretto adempimento della prestazione professionale, pur essendo autonomo da esso.
◊◊◊
(Atto Terzo)
Il problema in ordine alla mancanza di prova, da parte dell’attore, dei disturbi che questi affermi di aver accusato e manifestato investe necessariamente quello della distribuzione dell'onere della prova stessa quante volte il paziente ricoverato assuma di aver subito un danno a seguito del trattamento medico ricevuto, stante la natura contrattuale della responsabilità della struttura ospedaliera e la conseguente applicabilità della regola posta dall'art. 1218 c.c., secondo la quale il creditore che alleghi l'inadempimento deve provare solo la sussistenza di nesso causale fra questo ed il danno, mentre compete al debitore offrire la prova della non imputabilità della sua causa: dunque, dell'assenza di colpa; la quale – è il caso di chiarire ancora una volta – va valutata in relazione all'affidamento del paziente nella diligenza del debitore della prestazione sanitaria.

CIVILE - I CONIUGI TRA DISSAPORI NEL MATRIMONIO E ACCORDI IN VISTA DELLA SEPARAZIONE. di Monica Serra.
inviato: 26.10.2009 Sommario

AMMINISTRATIVO - GIURISDIZIONE E PROFILI RISARCITORI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE SINE TITULO. di Luca Presutti.
inviato: 15.10.2009 Sommario

Sommario: 1. Le origini dell’istituto a mo’ di premessa; 2. Il riparto di giurisdizione precedente al decreto legislativo n. 80 del 1998 e primi criteri risarcitori; 3. L’introduzione di una giurisdizione piene ed esclusiva, ma … poco fortunata!; 4. Il vizio logico della Consulta del 2004; 5. La giurisdizione nel Testo Unico in materia di Espropriazioni per pubblica utilità; 6. La situazione attuale; 7. Il nodo gordiano non è più un mito. Tecniche di soluzione.

 



 
 
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