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Sulla reiterazione di vincoli espropriativi già scaduti. Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza del 13 gennaio 2010 n. 91. inviato: 11.03.2010 Sommario
Sull'inapplicabilità del decreto salva liste. TAR LAZIO - ORDINANZA 9 marzo 2010, n.1110. inviato: 10.03.2010 Sommario
Niente più abuso del diritto. Richiesta della sede lavorativa più vicina al proprio domicilio per assistere il familiare disabile. Consiglio di Stato, Sez. IV – sentenza 15 febbraio 2010, n. 825. inviato: 09.03.2010 Sommario
Il requisito dell’esclusività assistenziale, finalizzato all’ottenimento della sede lavorativa più vicina al proprio domicilio, si considera integrato solo in caso di inesistenza di altri familiari e parenti affini entro il terzo grado, che possano occuparsi del familiare disabile. In caso sussistano altri congiunti, non è sufficiente una mera dichiarazione formale, attestante un’ impossibilità generica a occuparsi del disabile. L’istante deve comprovare l’impossibilità di prestare assistenza, da parte dei familiari, con una documentazione che accerti la gravità e l’oggettività dei motivi.
Sul diritto di accesso. TAR PUGLIA di BARI - 25 febbraio 2010, n.678. inviato: 05.03.2010 Sommario
La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione appaltante nei confronti dell’aggiudicatario è contenuta nei limiti del risarcimento dell’interesse negativo. Ad. Plenaria n. 6 del 05.09.2005. inviato: 04.03.2010 Sommario
L'art. 6 della legge 21 luglio 2000 n. 205 ha dato vita ad una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo attribuendo a quest'ultima "tutte" le controversie tra privato e pubblica amministrazione riguardanti la fase anteriore alla stipula dei contratti di lavori, forniture e servizi (la fase di evidenza pubblica rivolta alla scelta del contraente privato): e ciò sia che tali controversie concernino interessi che diritti soggettivi.
La sfera di azione del giudice amministrativo si è ampliata fino a comprendere anche- dopo la caducazione degli atti della fase pubblicistica che hanno costituito in capo all'interessato effetti vantaggiosi (dall'ammissione alla procedura all'aggiudicazione del contratto) - la cognizione, secondo il diritto comune, degli affidamenti suscitati nel privato da tali effetti vantaggiosi ormai venuti meno.
Nel caso di richiesta di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale nei confronti della P. A., a seguito della revoca dell'aggiudicazione, il risarcimento va riconosciuto al privato nei limiti dell'interesse negativo, rappresentato dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative e dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipula con altri di un contratto almeno parimenti vantaggioso.
Il contraddittorio comportamento tenuto dall'amministrazione, che ha ingenerato un legittimo affidamento in capo al privato, comporta la violazione dei principi di buona fede e correttezza nello svolgimento delle trattative e, in particolare, del legittimo affidamento del privato in merito alla conclusione del contratto.
Sul silenzio della P.A. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - 26 febbraio 2010 n. 1146. inviato: 03.03.2010 Sommario
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Sul'inammissibilità dell'esecuzione provvisoria di una sentenza resa ex art. 2932 c.c. Corte di Cassazione, Sezioni Unte, 22 febbraio 2010, n. 4059. inviato: 11.03.2010 Sommario
Sulla tutela dell'acquirente nel contratto di compravendita.CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE - 22 febbraio 2010, n. 4248 inviato: 10.03.2010 Sommario
Responsabilità professionale da contatto sociale, attività medica e riparto onere probatorio. Corte di Cassazione, sez. III, 26 gennaio 2010 n°1538. inviato: 09.03.2010 Sommario
In tema di responsabilità professionale da contratto o contatto sociale del medico, al fine del riparto dell’onere probatorio, il paziente danneggiato deve limitarsi a provare il contratto (o contatto sociale) e l’aggravamento della patologia o l’insorgenza di un’affezione ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato; le omissioni imputabili al medico nella redazione della cartella clinica rilevano sia come figura sintomatica di inesatto adempimento, per difetto di diligenza, in relazione alla previsione generale contenuta nell’art. 1176, secondo comma, cod. civ., sia come nesso eziologico presunto, posto che l’imperfetta compilazione della stessa non può, in via di principio, risolversi in danno di colui che vanti un diritto in relazione alla prestazione sanitaria.
Risoluzione del contratto di compravendita e restituzione della somma al mutuante. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - 16 febbraio 2010, n.3589. inviato: 05.03.2010 Sommario
Sulla giurisdizione in materia di dumping. Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Ordinanza del 13 gennaio 2010 n. 357. inviato: 04.03.2010 Sommario
Parcheggi comunali. Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, Ordinanza interlocutoria del 19 gennaio 2010 n. 683. inviato: 03.03.2010 Sommario
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Sulla circostanza attenuante del risarcimento del danno. Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza del 15 febbraio 2010 n. 5951. inviato: 11.03.2010 Sommario
In materia di sostanze stupefacenti. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI PENALE - 10 febbraio 2010, n.5405. inviato: 10.03.2010 Sommario
LA “VIS MODICA” NON È MAI MEZZO DI CORREZIONE LECITO ED ANCHE UN SOLO SCHIAFFO PUÒ INTEGRARE IL REATO DI ABUSO DEI MEZZI DI CORREZIONE: - Corte di Cassazione, Sez. V penale - sentenza 18 gennaio 2010, n. 2100. inviato: 09.03.2010 Sommario
Non è possibile sostenere, in considerazione della lettera della legge e della interpretazione della stessa, che il reato di abuso dei mezzi di correzione debba configurarsi quale reato necessariamente abituale: l'abuso del mezzo di correzione, infatti, può essere integrato sia dalla realizzazione di un singolo gesto punitivo, che dalla reiterazione del gesto stesso. Ne consegue che anche un solo schiaffo, quando sia vibrato con tale violenza da cagionare pericolo di malattia, è sufficiente ad integrare l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 571, comma primo, c.p.
La difesa di un responsabile del servizio che si approfitta della fragilità della sua sottoposta per costringerla a subire atti sessuali. Cassazione penale, sez. III, 04 novembre 2009, n. 42314. inviato: 05.03.2010 Sommario
In tema di reati sessuali all'applicazione della circostanza attenuante speciale prevista dall'art. 609 bis c.p., comma 3, non consegue automaticamente l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Ai fini di stabilire l’entità della pena, occorre valutare tutti gli elementi sia oggettivi che soggettivi ai sensi dell’art. 133 c.p., che possono essere valorizzati ai fini di ritenere applicabili le circostanza generiche.
Infatti, la sola condizione di incensurato non appare sufficiente, se doverosamente valutata alla luce degli elementi di segno opposto acquisiti al processo, in particolare tenendo conto della situazione personale della vittima e delle modalità insidiose della condotta dell’imputato
Su maltrattamento di animali. Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, Sentenza del 18 febbraio 2010 n. 6656. inviato: 04.03.2010 Sommario
Figlio tossicodipendente e violento e minacce di morte a capodanno. Tribunale di Nola, 11.02.2009. inviato: 03.03.2010 Sommario
Ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale del delitto in esame, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale, il concetto di malattia deve essere inteso in senso molto lato, come comprensivo di qualsivoglia alterazione, anatomica o funzionale, dell'organismo, ancorché lieve e circoscritta, che comporti un processo di reintegrazione, sia pure di breve durata, della salute della vittima. E' stato, in particolare, sostenuto in giurisprudenza che anche la contusione può essere ricondotta al genus della malattia, perché, "ledendo, sia pure superficialmente, il tessuto cutaneo, non si esaurisce in una semplice sensazione dolorosa, ma importa un'alterazione patologica dell'organismo; il comportamento tenuto dall’accusato appare senz'altro riconducibile, sul piano oggettivo, al delitto di estorsione aggravata, potendo dirsi accertato che lo stesso minacciando di morte sua madre e colpendola con uno schiaffo al volto e poi con ripetute martellate alla schiena, abbia indotto la vittima a consegnargli la somma di cinquanta euro.
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AMMINISTRATIVO - Relazione per il Convegno, organizzato dalla Cersap S.r.l. e promosso dalla V.U.S. S.p.A., sul tema: “Gli affidamenti alla luce della legge n. 1666 del 20 novembre 2009 – Dalla municipalizzazione alla privatizzazione dei servizi pubblici locali”. di Gabriele Carlotti. inviato: 04.03.2010 Sommario
AMMINISTRATIVO - La Corte di Cassazione modifica il proprio orientamento in ordine alla giurisdizione sul contratto a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione. Cass. s.u.-ordinanza10 febbraio 2010 n. 2906. di Giovanni Di Pietro. inviato: 22.02.2010 Sommario
“La necessità di concentrare su un solo giudice la cognizione di diritti e interessi quando sia domandata la caducazione degli effetti del contratto di appalto come reintegratoria del diritto sorto dall'annullamento della gara chiesto con il medesimo ricorso, dopo l'entrata in vigore della direttiva 2007/66 e anche prima del termine per la trasposizione di essa nell'ordinamento interno incide sull'interpretazione delle norme in materia (su tale valenza ermeneutica delle Direttive, cfr. S.U. 16 marzo 2009, n. 6316), e impone di riconoscere il rilievo per il diritto comunitario della connessione tra le domande in precedenza ritenuta irrilevante a favore di una giurisdizione unica del giudice amministrativo, estesa anche agli effetti del contratto concluso a seguito di illegittima aggiudicazione, che appare certa nelle materie di giurisdizione esclusiva.
Tale conclusione è pienamente conforme alle norme costituzionali che impongono la effettività della tutela (art. 24 e 111 Cost.) perché la rilevanza della connessione denegata in passato per la cognizione congiunta della lesione degli interessi legittimi e dei diritti conseguenti, non è oggi contestabile, derivando da norma comunitaria incidente sulla ermeneutica delle norme interne (art. 117), che è vincolante in tale senso per l'interprete.
Se le due controversie per l'annullamento della gara e la caducazione del contratto sono in materia di giurisdizione esclusiva deve quindi ritenersi che, ai sensi dell'art. 103 Cost., le richieste di tutela dei diritti inerenti ai rapporti contrattuali non sono scindibili da quelle sugli interessi legittimi violati dall'abuso dei poteri della P.A., su cui ha di certo cognizione il giudice amministrativo, che può quindi decidere "anche" su tali diritti, dopo essersi pronunciato sugli interessi al corretto svolgimento della gara (C. Cost. 6 luglio 2004, n. 204 e 11 maggio 2006, n. 196).”
 CIVILE - Il divorzio in Italia tra coniugi cinesi alla luce dei criteri di collegamento di diritto internazionale privato ex lege 218/1995. di Alfonso Marra. inviato: 08.01.2010 Sommario
AMMINISTRATIVO - LE CLAUSOLE “STANDSTILL” NELL’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/66. di Alberto Di Mario. inviato: 18.12.2009 Sommario
CIVILE - IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE: ALCUNE RECENTI PRONUNCE DELLA GIURISPRUDENZA.di Gian Luca De Angelis. inviato: 17.11.2009 Sommario
CIVILE - Responsabilità medica: un interessante trittico di pronunzie – Corte di Cassazione, sez. III Civile - Sentenze 28, 29 e 30 settembre 2009, nn. 20790, 20806 e 20954. di Marco De Luca. inviato: 06.11.2009 Sommario
(Atto Primo)
Per qualificare una prestazione professionale come “di particolare difficoltà” occorre che essa sia nuova e specialmente complessa tecnicamente, tenendo conto che il grado di abilità per affrontarla deve essere rapportato alla specializzazione del sanitario, nonché alle caratteristiche del centro ospedaliero in cui l'intervento viene effettuato. Inoltre, il professionista deve usare la diligenza, da rapportare all'attività esercitata, e la perizia, da intendere anche come conoscenza ed attuazione di regole tecniche di una determinata arte e professione, con scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione.
Egli perciò deve valutare con prudenza e scrupolo i limiti della propria adeguatezza professionale (chiedendo, se del caso, un consulto), e deve adottare tutte le misure volte ad ovviare alle carenze strutturali ed organizzative incidenti sugli accertamenti diagnostici e sui risultati dell'intervento, ovvero deve informare il paziente consigliandogli una struttura sanitaria più idonea.
È pertanto ravvisabile la negligenza del professionista anche per non aver consigliato – laddove fosse risultato opportuno – il trasferimento del paziente in altra struttura ospedaliera.
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(Atto Secondo)
Ribadito che laddove la prestazione professionale sia “di routine” spetta al professionista superare la presunzione che le complicanze siano state determinate da omessa od insufficiente diligenza professionale, o da imperizia, o da inesperienza o inabilità, dimostrando invece che esse siano sorte a causa di un evento imprevisto ed imprevedibile – secondo la diligenza qualificata – in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento, occorre affermare pure che l'obbligo di rendere edotto il paziente, anche dei più minimi rischi, sussiste a fortiori laddove sia in gioco un bene delicatissimo (come la vista).
L’onere di provarne l’adempimento spetta al medico: invero, il consenso informato – espressione del diritto personalissimo di rilevanza costituzionale all’autodeterminazione terapeutica – è un obbligo contrattuale del medico perché è funzionale al corretto adempimento della prestazione professionale, pur essendo autonomo da esso.
◊◊◊
(Atto Terzo)
Il problema in ordine alla mancanza di prova, da parte dell’attore, dei disturbi che questi affermi di aver accusato e manifestato investe necessariamente quello della distribuzione dell'onere della prova stessa quante volte il paziente ricoverato assuma di aver subito un danno a seguito del trattamento medico ricevuto, stante la natura contrattuale della responsabilità della struttura ospedaliera e la conseguente applicabilità della regola posta dall'art. 1218 c.c., secondo la quale il creditore che alleghi l'inadempimento deve provare solo la sussistenza di nesso causale fra questo ed il danno, mentre compete al debitore offrire la prova della non imputabilità della sua causa: dunque, dell'assenza di colpa; la quale – è il caso di chiarire ancora una volta – va valutata in relazione all'affidamento del paziente nella diligenza del debitore della prestazione sanitaria.

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