Abuso d’ufficio e dolo intenzionale. Cassazione penale, sez. VI, sentenza 21 febbraio 2008, n.7973.

Ai fini della configurabilità del reato di abuso d’ufficio ex art. 323 c.p. non è sufficiente nè il dolo eventuale - e cioè l'accettazione del rischio del verificarsi dell'evento - né quello diretto - e cioè la rappresentazione dell'evento con elevato grado di probabilità o addirittura con certezza, senza essere un obiettivo perseguito -, ma è richiesto il dolo intenzionale, ossia la rappresentazione e volizione dell'evento di danno altrui, ragionevolmente qualificabile "ingiusto", come conseguenza diretta ed immediata della condotta dell'agente ed obiettivo primario da costui perseguito.
Non sussiste il reato di abuso d’ufficio ex art. 323 c.p., se l'evento tipico è una semplice conseguenza accessoria dell'operato dell’agente, diretto a perseguire, in via primaria, l'obiettivo di un interesse pubblico di preminente rilievo riconosciuto dalla legge.

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