In caso di morte sul posto di lavoro risponde anche il committente che non ricopra la qualifica di imprenditore. Cassazione penale, Sezione IV, sentenza 14 marzo - 10 giugno 2008, n. 23090.

L’operatività della responsabilità in tema di sicurezza prevista dall’articolo 7 del d.lgs 626/94 non è esclusa se il committente dell’opera è soltanto un privato e non un imprenditore. Il committente, infatti, è il perno intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri. Ne consegue che lo stesso risulta esonerato dalle responsabilità soltanto se nomina un responsabile dei lavori con una delega vera e propria, che affidi a quest’ultimo poteri decisionali, cui sono connessi evidenti oneri di spesa, delineandone con precisione la sfera di competenza.

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