Prescrizione e proscioglimento nel merito. In caso di dubbio sulla colpevolezza dell’imputato non può applicarsi il secondo comma dell’art. 129 c.p.p.. Cassazione penale, Sezione IV, sentenza 23 settembre 2008, n. 36468.

La regola di giudizio di cui al comma secondo dell’articolo 530 Cpp (cioè l’obbligo del giudice di pronunciare sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova della responsabilità) è dettata esclusivamente per il normale esito del processo sfociante in sentenza emessa dal giudice al compimento dell’attività dibattimentale con piena valutazione di tutto il complesso probatorio acquisitosi in atti.
Ne consegue che tale regola non è applicabile all’art. 129 c.p.p. II comma, che per la sua applicazione richiede l’evidenza della prova dell’innocenza dell’imputato.

Attenzione!

Per leggere la sentenza intera e la nota d'autore occorre essere un utente registrato.

Fai clic qui per effettuare l'accesso