AIDS, colpa cosciente o dolo eventuale? Cassazione - Sezione quinta - sentenza 17 settembre - 1 dicembre 2008, n. 44712.

L'accettazione del rischio che l'evento si verifichi da parte dell'agente sarà in concreto ravvisabile quando il verificarsi dell'evento si presenti come concretamente possibile, ed anzi altamente probabile.
Soltanto quando l'evento sia in concreto possibile e, quindi, prevedibile, si può avere un elemento di prova che consenta di ritenere, in presenza anche di ulteriori elementi, che l'agente non solo si sia concretamente rappresentato il rischio del verificarsi dell'evento, ma che lo abbia accettato, nel senso che si è determinato ad agire anche a costo di cagionare detto evento.
In caso contrario, quando l'evento sia soltanto astrattamente verificabile e non sia concretamente prevedibile, appare ben difficile ascrivere lo stesso alla volizione dell'agente, sia pure sotto il profilo della accettazione del rischio, non essendo la verificabilità dell'evento percepita dalla coscienza dell'agente come concretamente realizzabile.

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