Posizione di garanzia degli amministratori; concorso omissivo e dolo eventuale. Cassazione - Sezione V 9 dicembre 2008, n. 45513.

Gli amministratori hanno il dovere di porre in essere ogni possibile condotta per impedire gli eventi dannosi per la società tra cui – espressamente previsto – ogni obbligo inerente la conservazione del patrimonio a tutela delle pretese creditorie. Per questa ragione  è configurabile in capo all’amministratore della società una posizione di garanzia, che lo obbliga a un comportamento che tuteli gli interessi indicati dal codice (ed eventuali leggi speciali), in assenza del quale sorge la responsabilità penale (sostanzialmente per omesso controllo, indipendentemente dal generale dovere di vigilanza che l’art. 2392, nella sua previgente formulazione, imponeva) per il tramite del nesso causale.        
Nei reati omissivi la responsabilità concorsuale può ascriversi anche nella forma del dolo eventuale quando chi agisce si rappresenta la probabilità del fatto illecito e ciononostante permanga nella colpevole inerzia, accettando così il rischio di una perdita patrimoniale per l’organismo che amministra.

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