Gara di appalto: il termine assegnato dalla P.A. per chiarire l’anomalia dell’offerta non è oggettivamente perentorio; l’offerta sospetta, se giustificata, è seria! Consiglio di Stato, Sez. V - sentenza 20 febbraio 2009, n.1018.

Nella procedura di verifica dell’offerta anormalmente bassa il termine concesso dall’Amministrazione ai soggetti che partecipano alla gara al fine di fornire chiarimenti non ha carattere oggettivamente perentorio. Il principio generale a tenore del quale i termini sono ordinatori, a meno che la legge non li dichiari espressamente perentori, ed il principio del contraddittorio, che permea la fase di verifica dell’anomalia, escludono il carattere oggettivamente perentorio del suddetto termine. Pertanto, in assenza di una specifica previsione in tal senso nella legge e nel bando di gara (lex specialis) l’Amministrazione ha il potere discrezionale di prorogare il termine originariamente concesso ovvero di chiedere ulteriori approfondimenti, come previsto dall’art. 88 del codice dei contratti pubblici. Inoltre, in seno al giudizio di congruità dell’offerta  l’Amministrazione appaltante può valutare complessivamente affidabile un’offerta che prevede ribassi anomali su alcune voci del prezzo, purchè questi ultimi siano giustificati e non incidano negativamente sull’utile d’impresa.       

Attenzione!

Per leggere la sentenza intera e la nota d'autore occorre essere un utente registrato.

Fai clic qui per effettuare l'accesso