L’urgenza che legittima il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando ex articolo 57 del Codice degli Appalti. Tribunale Amministrativo Regionale Lazio – Roma, sez. I - 18 Febbraio 2009 n. 1656.

Con la pronuncia in esame il T.a.r. Lazio – Roma  della I sezione, ha avuto modo di tornare in tema di procedura negoziata senza pubblicazione di bando ex articolo 57 del codice degli appalti. Nella specie   i giudici hanno chiarito l’esiguo ambito di applicabilità delle forme di trattativa privata che costituiscono ad ogni effetto  procedure eccezionali utilizzabili solamente nelle specifiche e tassative ipotesi delineate nella norma. Ipotesi che sono da ritenersi di stretta interpretazione e non suscettibili di estensione analogica. Nel caso di specie,  l’ipotesi utilizzata è stata quella delineata nell’articolo 57 comma 2 punto c), che consente l’esperibilità della procedura semplificata in presenza di una urgenza oggettiva,  imprevedibile e non imputabile alla stazione appaltante. Nel caso trattato il consesso ha chiarito – secondo un orientamento costante – quali sono le connotazioni dell’urgenza, che si deve qualificare per non essere imputabile all’ente e soprattutto si deve manifestare come in accadimento tale  da creare una situazione di impasse che non consente l’utile utilizzo delle procedure ordinarie di aggiudicazione degli appalti. I giudici,  infine, si sono soffermati sulla necessità che della decisione di utilizzare la procedura eccezionale venga data puntuale e dettagliata motivazione  negli atti di avvio della procedura. Nel caso di specie sono venuti a mancare sia i requisiti richiesti  sia la stessa motivazione.    

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