CONSENSO INFORMATO E RESPONSABILITA’ MEDICA. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - SENTENZA 19 MAGGIO 2011, n.11005

La responsabilità professionale del medico- ove pure egli si limiti alla diagnosi ed all’illustrazione al paziente delle conseguenze della terapia o dell’intervento che ritenga di dover compiere, allo scopo di ottenere il necessario consenso informato – ha natura contrattuale e non precontrattuale; ne consegue che, a fronte dell’allegazione, da parte del paziente, dell’inadempimento dell’obbligo di informazione, è il medico gravato dell’onere della prova di aver adempiuto tale obbligazione.

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