Il diritto del minore di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia. Cassazione Civile, Sez. I, 26 gennaio 2011, n. 1837.

L’art. 1 della L. n. 184 del 1983, nel testo novellato dalla L. n. 149 del 2001, attribuisce  al  minore il diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia naturale, considerandola l’ambiente preferenziale per garantirne lo sviluppo psico-fisico.
Ne deriva che il diritto del minore di crescere in seno alla famiglia biologica può essere sacrificato solo quando si accerti che egli versi in una situazione non transitoria di abbandono morale e materiale da parte dei propri genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, la quale, ai sensi dell’art. 8 L. n. 184 del 1983, costituisce presupposto necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore stesso.

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