Gestione di rifiuti e responsabilità penale del direttore sanitario. Cassazione Penale, sez. III - sentenza 9 luglio 2007, n. 26482.

Sulla base della disciplina dettata dal D. Lgs. 502/1992, il responsabile della gestione dei rifiuti prodotti dalla USL può essere individuato nel direttore generale e/o nel direttore amministrativo,ma non nel direttore sanitario, il quale ha competenza solo nell'organizzazione dei servizi sanitari, che sono sicuramente estranei al settore amministrativo della gestione dei rifiuti e della tutela dell'ambiente.

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