In tema di silenzio della P.A. e di contrapposti diritti soggettivi. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 16 novembre 2007 n. 5834.
Per i giudici di Palazzo Spada la procedura prevista dall’art. 21 bis della legge n. 1034 del 1971, così come novellata dalla legge n. 205 del 2000, sul silenzio-rifiuto della P.A., non è utilizzabile quando l’espropriato chieda all’amministrazione espropriante e al beneficiario dell’esproprio se sussista un perdurante interesse pubblico a utilizzare i terreni, trattandosi di istanza con la quale viene sollecitata l’emanazione di un provvedimento non avente natura autoritativa e comunque non previsto dalla legislazione di settore. Pertanto, stando così le cose, l’istituto del silenzio-inadempimento (o silenzio-rifiuto) e la relativa procedura di cui all’art. 21 bis della legge n. 1034 del 1971, novellata dalla legge n. 205 del 2000, non trovano applicazione quando l’istante chieda l’emanazione di atti correlativi a posizioni di diritto soggettivo e non di interesse legittimo (per cui è stato ritenuto inammissibile un ricorso per l’annullamento del silenzio-rifiuto che si sarebbe formato su di una istanza con la quale un privato aveva invitato la P.A. espropriante a corrispondere l’indennità provvisoria, trattandosi di istanza concernente un diritto soggettivo per il quale sussiste la giurisdizione del giudice civile, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del testo unico sugli espropri).
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