E' legittimo il sequestro dei telefonini durante la prova d'esame. Cassazione Penale, Sezione V, sentenza del 11 settembre 2007, n. 34384.

Ai fini del sequestro preventivo di cosa di cui è consentita la confisca (art. 321, c. 2 c.p.p.) è sufficiente l’esistenza di un nesso strumentale fra la “res” e la perpetrazione del reato, non essendo necessario che la cosa sia anche strutturalmente funzionale alla commissione del reato, nel senso che debba essere specificamente predisposta per l’azione criminosa.

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