Rappresentanza legale dell'ente e conferimento del mandato alle liti. Consiglio di Stato - sezione V - sentenza 7 settembre 2007 n. 4721.

La rappresentanza in giudizio del comune spetta in via generale al sindaco senza necessità di preventiva autorizzazione della giunta, ma lo statuto del comune (atto a contenuto normativo, rientrante nella diretta conoscenza del giudice) o anche i regolamenti municipali, nei limiti in cui ad essi espressamente rinvii lo stesso statuto, possono affidarla ai dirigenti, nell’ambito dei rispettivi settori di competenza, od anche, con riguardo all’intero contenzioso, al dirigente dell’ufficio legale, e possono altresì prevedere detta autorizzazione (della giunta o del competente dirigente), altrimenti non necessaria. Pertanto la decisione di agire e resistere in giudizio e il conseguente conferimento del mandato alle liti non necessariamente competono al rappresentante legale dell’ente, ben potendo essere attribuiti a un dirigente.

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