Sugli effetti dei provvedimenti giurisdizionali o di autotutela ai fini dell'abilitazione forense. Corte Costituzionale, Ordinanza n. 312 del 20 luglio 2007.

 E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione), aggiunto dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 113 Cost., dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con l’ordinanza in epigrafe. Conseguentemente, il giudice remittente non deve applicare la disposizione censurata, poiché la caducazione dell’ordinanza del TAR Calabria 16 luglio 2003, nonché degli atti ad essa conseguenti e dei loro effetti, ha cancellato i presupposti (la rivalutazione delle prove scritte effettuata dalla Commissione d’esame, la successiva ammissione del candidato alla prova orale e il superamento di questa) per l’applicazione della disposizione censurata.

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