Sul diritto di accesso del consigliere comunale. Consiglio di Stato, Sezione V, decisione del 28 settembre 2007, n. 5020

Limitare il diritto all’informazione del politico ostacola l’esercizio della sua funzione che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta svolgano correttamente i propri compiti. Pertanto al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego all'ostensione degli atti richiesti, salvi i pochi ed eccezionali casi da motivare adeguatamente e a condizione che lo stesso non agisca per interesse personale.

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