Infortuni sul lavoro e responsabilità del datore di lavoro in imprese di grandi dimensioni. Cassazione Penale, Sezione IV, – sentenza del 12 ottobre 2007, n. 37610.

La circostanza che un’impresa abbia dimensioni rilevanti non è sufficiente, da sola, a scriminare l’amministratore della società. Affinché sia riconosciuta la rilevanza della delega di funzioni in tema di sicurezza vanno soddisfatte almeno due condizioni: la prima è che ci si trovi davvero di fronte a un’organizzazione «altamente complessa» in senso proprio; la seconda è che, in tema di normativa antinfortunistica, esista nell’azienda una comprovata e adeguata strutturazione di gerarchia delle responsabilità a livello sia di posizioni di vertice sia di posizioni esecutive.
In ogni caso la delega implicita non esonera certo il datore dalle responsabilità legate alle scelte aziendali di livello più alto sull’organizzazione delle lavorazioni. È vero, infatti, che nelle grandi imprese non si può immediatamente individuare nell’amministratore il soggetto responsabile e che bisogna invece guardare alla gerarchia delle responsabilità, verificando l’esistenza di un adeguato organigramma, dirigenziale ed esecutivo, che in caso di funzionamento corretto esonera il vertice da responsabilità di livello intermedio e finale ma questo non esime il datore dalla vigilanza sulla delega essendo lui, e non altri, il garante dell’incolumità del dipendente.

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