Sui poteri impugnatori del Procuratore Generale presso la Corte di Appello. Cassazione Penale, – Sezione IV, – sentenza del 15 ottobre 2007, n. 3785.

L'art. 311, comma 1, c.p.p. determina le parti legittimate a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di revoca della misura cautelare, individuandole, oltre che nell'imputato e nel suo difensore, nel "pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura" e "nel pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell'articolo 309". La chiara e precisa individuazione dei pubblici ministeri legittimati a ricorrere per cassazione, e cioè quello che ha chiesto la misura e quello del tribunale distrettuale, consente di escludere la possibilità di ampliare i soggetti legittimati, e quindi di escludere la legittimazione del procuratore generale presso la corte di appello né è applicabile analogicamente l'art. 608, comma 1, c.p.p., che attribuisce al detto organo soltanto il potere di ricorrere per cassazione "contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile.

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