Legittimazione all'opposizoine di terzo del coniuge in regime di comunione legale per la tutela degli interessi legittimi dell'altro coniuge. Consiglio di Stato - sezione V - sentenza 31 agosto 2007 n. 4541.

 
1. Il coniuge in regime di comunione di beni non è, in linea di principio, titolare di alcuna legittima aspettativa alla conservazione, nella sfera giuridica dell’altro coniuge, della fonte dalla quale proviene il reddito destinato a confluire nella comunione familiare, a meno che non si tratti di un bene o di un’azienda sin dall’origine compresi, essi stessi, nella comunione legale contemplata dal codice civile.
 
2. Nella sfera del coniuge (quand’anche in regime di comunione di beni) di un soggetto titolare di una posizione di interesse legittimo non è riconoscibile la titolarità di una posizione differenziata e autonoma, che lo legittimi a proporre opposizione di terzo avverso la decisione amministrativa che inerisce alla sfera personale degli interessi legittimi dell’altro coniuge (nel caso di specie annullamento di procedura concorsuale e del conseguente atto di nomina), se non, eventualmente, nel caso che la decisione sia direttamente incidente su un oggetto rientrante nell’ambito della comunione familiare. Pertanto l’interesse alla instaurazione o al mantenimento di un rapporto di impiego con una parte pubblica, fatto valere dall’altro coniuge, in quanto interesse estraneo all’ambito della comunione familiare, concreta un interesse di mero fatto e, come tale, non è suscettibile di tutela.

Attenzione!

Per leggere la sentenza intera e la nota d'autore occorre essere un utente registrato.

Fai clic qui per effettuare l'accesso