Obbligazioni pecuniarie: danno da ritardato pagamento ed onere della prova. Cassazione Civile, Sezione I, – sentenza del 31 agosto 2007, n. 18450.


L’imprenditore commerciale per vedersi riconoscere il risarcimento del danno per ritardato pagamento deve dimostrare di aver fatto ricorso al credito bancario per il periodo immediatamente successivo alla mora. Non è necessario infatti fornire l’ulteriore prova secondo cui l’esposizione nei confronti dell’istituto è aumentata in conseguenza del mancato tempestivo godimento della somma di denaro oggetto della prestazione in quanto il nesso causale fra i due eventi, è da ritenersi provato in base a una presunzione semplice. Pertanto rispetto al maggior danno ex articolo 1224 Cc l’interessato deve fornire dati personalizzati utili a valutare, nel caso concreto, gli effetti negativi determinati dalla ritardata disponibilità della somma di denaro. Il che per l’imprenditore può significare il calcolo forfettario del danno alla luce del costo del prestito bancario.

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