La responsabilità del costruttore per la rovina o i difetti di cose immobili. Cassazione Civile, sez. II - sentenza 23 luglio 2007, n. 16202.


1. La garanzia per la rovina od i difetti di cose immobili, stabilita dall'art. 1669 c.c., si applica anche al costruttore-venditore. Pertanto l'art. 1669, c.c. trova applicazione oltre che nei casi in cui il venditore abbia provveduto alla costruzione con propria gestione di uomini e mezzi, anche nelle ipotesi in cui, pur avendo utilizzato l'opera di soggetti estranei, la costruzione sia comunque a lui riferibile, in tutto od in parte, per avere ad essa partecipato in posizione di autonomia decisionale, mantenendo il potere di coordinare lo svolgimento dell'altrui attività o di impartire direttive o di sorveglianza, sempre che la rovina od i difetti dell'opera siano riconducibili all'attività da lui riservatasi. 
 
2. Pacificamente configurata come extracontrattuale la responsabilità prevista dall'art. 1669 c.c., in quanto stabilita nei generali interessi alla conservazione del patrimonio edilizio ed all'incolumità pubblica, e ravvisato il soggetto passivo dell'azione diretta a farla valere non solo nell'appaltatore, ma in colui che abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, requisito necessario e sufficiente a configurare la legittimazione ad agire nei suoi confronti è unicamente l'acquisto diretto o mediato dell'immobile, senza che rilevi, salvo che per l'eventuale originaria gratuità, lo specifico rapporto in virtù del quale il soggetto danneggiato ne abbia conseguito la disponibilità.

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