Contratti della PA. Bando GURI e GUCE: difformità. Carenza di una specifica previsione di esclusione. T.A.R. Lazio, Roma, sezione III quater, sentenza 7 novembre 2007 n. 10958.

Deve considerarsi illegittima l’esclusione dalla gara motivata esclusivamente sulla base di un espresso divieto non assistito dalla sanzione dell’esclusione dalla procedura, in quanto il provvedimento adottato in tal caso viola il principio del “favor partecipationis” ed il principio della “tassatività delle cause di esclusione”, le quali devono  risultare in modo chiaro dal bando, con l’ esclusione di rare ipotesi in cui rispondano ad un particolare interesse dell’amministrazione.
Al pari, deve considerarsi illegittima l’esclusione della concorrente che non si sia attenuta alla prescrizione del bando pubblicato sulla GURI che imponeva di presentare l’offerta firmata, per copia conforme, dal direttore dell’ufficio presso cui reperire, in via esclusiva ed entro un arco di tempo prefissato, i documenti di gara, se vi sia difformità tra l’avviso pubblicato sulla GUCE, dove veniva indicato unicamente il termine per la ricezione delle richieste di documenti o per l’acceso agli stessi ma non l’obbligo della firma da parte del direttore dell’ufficio ricevente, né tantomeno la possibilità che dall’inosservanza di tale clausola derivasse l’esclusione dalla gara, ed il disciplinare di gara da cui emergeva come unico obbligo, quello di far sottoscrivere, per accettazione, il Capitolato speciale ed i relativi allegati in ogni loro pagina, da parte del legale rappresentante.

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