In tema di contratto atipico. Cassazione civ. 21 dicembre 2012, n. 23713.

  1. L'accordo assunto prima del matrimonio con scrittura privata con cui il futuro coniuge si impegna a trasferire all'altro la proprietà di un immobile in caso di “fallimento” del matrimonio ed a titolo di indennizzo per le spese sostenute per la ristrutturazione di altro locale di sua proprietà adibito a residenza familiare, è valido e non costituisce un accordo prematrimoniale ma un contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione dell'autonomia negoziale dei coniugi e diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell'art. 1322 co. 2° cod. civ.

  2. Nella specie l'accordo, un vero e proprio contratto, è caratterizzato da prestazioni e controprestazioni tra loro proporzionali e configura una sorta di “datio in solutum”, in cui il fallimento del matrimonio non rappresenta la causa genetica dell’accordo, ma integra una condizione sospensiva non in contrasto con l'art. 160 cod. civ.

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