Contratto preliminare di vendita di un bene appartenente alla comunione legale stipulato da uno soltanto dei coniugi. Cassazione Civile, Sezioni unite, - sentenza 24 agosto 2007, n. 17952.

1. La controversia sull’esecuzione in forma specifica di un preliminare di vendita, stipulato da uno soltanto dei coniugi con riguardo ad immobile oggetto di comunione legale, esige la partecipazione anche dell’altro coniuge, in qualità di contraddittore necessario.
 
2. Nei rapporti con i terzi, ciascun coniuge ha il potere di disporre dei beni della comunione in quanto il consenso dell'altro, richiesto dal modulo dell'amministrazione congiuntiva adottato dall'art. 180, co. 11 c.c., per gli atti di straordinaria amministrazione, non è un negozio unilaterale autorizzativo, nel senso d'atto attributivo di un potere, ma piuttosto nel senso, secondo la nota teoria formulata dalla giuspubblicistica, di atto che rimuove un limite all'esercizio di un potere e requisito di regolarità del procedimento di formazione dell'atto di disposizione, la cui mancanza, ove si tratti di bene immobile o mobile registrato, si traduce in un vizio del negozio, onde l'ipotesi regolata dall'art. 184, co. 1, c.c., tecnicamente si riferisce non ad un caso d'acquisto inefficace perché a non domino, bensì ad un caso d'acquisto a domino in base ad un titolo viziato. Pertanto nella comunione legale tra coniugi, la mancanza del consenso d'uno dei condomini al negozio avente ad oggetto diritti reali su immobili o mobili registrati non determina, come nella comunione ordinaria, l'invalidità assoluta del negozio, ma solo la sua annullabilità nello stabilito termine di prescrizione annuale.

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