Gli interessi oppositivi, quelli pretensivi e le tecniche di accertamento del danno ingiusto. Cassazione Civile, Sezione III, sentenza del 3 settembre 2007, n. 18511.

La parte che chieda il risarcimento da lesione dell'interesse pretensivo è tenuta a fornire al giudice tutti gli elementi per la dimostrazione di una positiva valutazione della propria istanza. Infatti mentre nella lesione di un interesse oppositivo viene in rilevo il sacrifico dell'interesse alla conservazione del bene o della situazione di vantaggio conseguente l’illegittimo esercizio del potere – nella lesione di un interesse pretensivo la verifica della illegittimità (e l'eventuale annullamento) dell'atto, è condizione necessaria, ma non sufficiente per il risarcimento, essendo necessario un giudizio prognostico sulla fondatezza o meno della pretesa dell'istante ad ottenere il provvedimento favorevole. Da ciò consegue che il diritto del privato al risarcimento del danno prodotto dall'illegittimo esercizio della funzione pubblica prescinde dalla qualificazione formale della posizione di cui è titolare il soggetto danneggiato in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo, considerato che la tutela risarcitoria è fatta dipendere ed è garantita in funzione dell’ingiustizia del danno conseguente alla lesione di interessi giuridicamente riconosciuti. Per tali motivi la tecnica di accertamento della lesione varia a seconda della natura dell’interesse legittimo nel senso che, se l’interesse è oppositivo, occorre accertare che l’illegittima attività dell’Amministrazione abbia leso l’interesse alla conservazione di un bene o di una situazione di vantaggio, mentre, se l’interesse è pretensivo, concretandosi la sua lesione nel diniego o nella ritardata assunzione di un provvedimento amministrativo, occorre valutare a mezzo di un giudizio prognostico, da condurre in base alla normativa applicabile, la fondatezza o meno della richiesta di parte, onde stabilire se la medesima fosse titolare di una mera aspettativa, come tale non tutelabile, o di una situazione che, secondo un criterio di normalità, era destinata ad un esito favorevole.

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