Furto aggravato commesso da minorenni e legittimità della custodia cautelare. Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza del 10 settembre 2007 n. 34216.

L'enunciato normativo espresso dall'art. 23, nella sua configurazione risultante dal D.Lgs. n. 12 del 1991, segnatamente per ciò che riguarda il rinvio all'art. 328 c.p.p., lett. e) stabilisce che la custodia cautelare può essere applicata nei confronti di minori quando si procede in ordine al reato di furto aggravato perché commesso in appartamento o con strappo. Vi è senza dubbio continuità normativa tra le già dette fattispecie di furto aggravato in appartamento o con strappo e quelle introdotte dall'art. 624 bis c.p.p. Infatti l’art. 23 succitato richiama l'art. 380 c.p.p., comma 2, lett. e), che prevede l'ipotesi del reato di furto aggravato "ex" art. 625 c.p., comma 1, n. 2, prima parte, e che corrisponde esattamente all'ipotesi di cui all'art. 624‑bis c.p., comma 3 (furto in abitazione o con strappo aggravato da una o più delle circostanze di cui all'art. 625 c.p., comma 1). Ne consegue che nell'ipotesi di tentato furto aggravato in abitazione è applicabile nei confronti di indagati minorenni l'arresto in flagranza e la custodia cautelare. Pertanto la struttura e la lettera delle norme regolatrici del caso de qua, impongono di ritenere che la misura della custodia cautelare di cui all'art. 380 co. 2 lett. e) bis, e 23 DPR 448/1988 sia applicabile ai minorenni chiamati a rispondere di tentato furto in abitazione con effrazione.

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