Violazioni urbanistiche: i regimi abilitativi delle pertinenze. Cassazione Penale, Sezione III, sentenza del 18 settembre 2007, n. 35005.

In tema di violazioni al testo unico 380/01 la nozione di «pertinenza urbanistica», diversamente da quella dettata dall’articolo 817 cod. civ., postula un’opera preordinata a un’esigenza oggettiva dell’edificio principale. In particolare la strumentalità dell’opera pertinenziale che non deve essere parte integrante o costitutiva di un altro fabbricato deve essere oggettiva vale a dire connaturale alla struttura dell’edificio principale. Tale peculiarità a differenza di quanto consente la nozione civilistica di pertinenza, non si può desumere soltanto dalla destinazione data al bene soggettivamente dal proprietario o dal possessore.
Pertanto è sempre necessario il permesso di costruire per gli interventi pertinenziali che comportano la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento di quello dell’edificio principale e per quelli qualificati come «nuova costruzione» dalle norme tecniche degli strumenti urbanistici in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree essendo invece sufficiente la Dia per tutti gli altri tipi di intervento.

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