Nella delegazione l’assunzione dell’obbligazione da parte del delegato può affondare le sue radici in accordi siglati per facta conludentia. Corte di Cassazione – Sezione prima civile – sentenza 15 giugno – 11 settembre 2007, n. 19090.

L'assunzione dell'obbligazione da parte del delegato, nei termini previsti dall’art.  1268 c.c., non richiede di per sè sola speciali requisiti di forma, onde neppure può escludersi che essa derivi da accordi conclusi per facta concludentia (essando richiesta la forma espressa solo per l'eventuale dichiarazione liberatoria formulata dal creditore), ad il perfezionamento del negozio delegatorio può raggiungersi anche attraverso una formazione progressiva e non contestuale, se alla dichiarazione del delegante o del delegato o del delegatario si aggiunge in un momento successivo quella delle altre parti (vedi già, in tal senso, Cass. 20.10.1965, n. 2314). La circostanza che il delegato abbia direttamente indirizzato la propria dichiarazione di adesione al delegante, e non anche al delegatario, non appare perciò tale da escludere il perfezionamento del negozio, volta che quella dichiarazione sia poi comunque pervenuta allo stesso delegatario e questi la abbia, a propria volta, accettata.

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