Esclusi gli effetti diretti del giudicato rispetto all’accertamento delle condizioni necessarie per l’azione di regresso. Cassazione Civile, Sezione III, sentenza del 21 settembre 2007, n. 19492.

Se fra i due giudizi non vi è identità di parti, non trova applicazione la regola secondo cui l’accertamento compiuto rispetto alla situazione giuridica (o alla soluzione di questioni di fatto e diritto) relativa a un punto fondamentale comune alle due cause preclude il riesame dello stesso punto. L’efficacia soggettiva del giudicato è circoscritta ai soggetti posti in condizione di intervenire nel processo. Diversamente la sentenza passata in giudicato può avere l’efficacia riflessa di prova (o elemento di prova) documentale rispetto alla situazione giuridica che è stata oggetto dell’accertamento giudiziale. Pertanto in questo caso la sentenza passata in giudicato ha solo un’efficacia indiretta e può essere invocata da chiunque vi abbia interesse: spetta poi al giudice di merito esaminare il provvedimento prodotto ad hoc e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio che si possono rinvenire negli atti di causa

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