Sulla legittimazione ad agire delle associazioni di categoria. Consiglio di Stato - Sezione V - sentenza 7 settembre 2007 n. 4692.

Le associazioni di settore sono legittimate a difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale o di fatto, non solo quando si tratti della violazione di norme poste a tutela della categoria stessa, ma anche quando si tratti di conseguire vantaggi, ancorché strumentali ma giuridicamente riferibili alla sfera della categoria, salvo in ogni caso il divieto di occuparsi di questioni concernenti i singoli iscritti ovvero di questioni capaci di dividere la categoria in posizioni disomogenee. Pertanto l'interesse collettivo deve identificarsi con l'interesse di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non con interessi di singoli associati o di gruppi di associati atteso che un’associazione di categoria è legittimata a proporre ricorso soltanto a tutela della totalità dei suoi iscritti, non anche per la salvaguardia di posizioni proprie di una parte sola degli stessi  Se infatti si riconoscesse all'associazione di categoria la legittimazione ad agire anche in questi ultimi casi si avrebbe una vera e propria sostituzione processuale che i principi generali ammettono solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

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