La semplice diffida non è atto idoneo ad interrompere la prescrizione del diritto all’azione di risoluzione del contratto. Cassazione Civile Sezione II sentenza del 27 settembre 2007, n. 20332.

 

La facoltà di domandare la risoluzione del contratto che è attribuita a chi ha comprato una cosa affetta da vizi dall’articolo 1492 cod. civ. consiste in un diritto potestativo, rispetto al quale la posizione del venditore è di semplice soggezione. Per interrompere il decorso del termine previsto dal terzo comma dell’articolo 1495 Cc, dunque, non è sufficiente da parte del compratore un atto di costituzione in mora come la diffida, che non può influire sulla prescrizione di un’azione di natura costitutiva. Gli atti cui l’articolo 2943, quarto comma, cod. civ. riconduce l’effetto di interrompere la prescrizione sono quelli che valgono a costituire in mora il debitore (e devono consistere, ex articolo 1219 Cc, in una intimazione o richiesta): si tratta quindi di previsioni che riguardano i diritti di credito e non i diritti potestativi come quello di cui è titolare, nel caso di specie, il compratore.

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