Violare l'intimazione dei Carabinieri di fermarsi è resistenza al pubblico ufficiale. Cassazione Penale, Sezione II – sentenza del 1 ottobre 2007, n. 35826.

Ad integrare l’elemento materiale del delitto di resistenza a pubblico ufficiale è sufficiente la violenza o la minaccia cosiddetta impropria, che può essere esercitata anche su persona diversa dal pubblico ufficiale operante o sulle cose e che comprende, nella sua lata accezione, ogni comportamento idoneo ad impedire, ad ostacolare l’esplicazione della pubblica funzione, giacché anche in tal caso sussiste, sotto il profilo psicologico la volontà di opporre una forza di resistenza positiva. Con particolare riferimento alla fuga se è vero che questa, considerata in astratto, può non trascendere i limiti del comportamento passivo e quindi non integrare il delitto di resistenza è altrettanto vero che lo integra quando essa si estrinsechi con modalità tali da evidenziare il chiaro proposito di interdire od ostacolare al pubblico ufficiale il compimento del proprio ufficio.

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