Esclusa l'aberratio ictus in caso di molestie perpetrate con gli SMS a persona diversa dall'effetivo destinatario. Cassazione – Sezione prima penale – sentenza del 3 ottobre 2007, n. 36225.

Qualora per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato o per altra causa esterna all'intenzione dell'agente, venga offesa una persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, l'accertamento del dolo deve essere effettuato con riferimento alla persona nei cui confronti l'offesa era diretta e non già a quella a cui la stessa è stata cagionata. Tuttavia gli artt. 43 e 47 c.p., e lo stesso canone di colpevolezza, impongono una nozione di dolo come rappresentazione e volontà del fatto storico realizzato, per cui, in caso di mutamento inopinato del soggetto passivo, sarebbe possibile tutt'al più un'imputazione colposa del reato realizzato, in concorso, se del caso, con un "tentativo" rispetto al fatto voluto. Ciò posto ed avuto riguardo alla specificità del caso concreto, che investe un reato contravvenzionale come quello di molestie che ha una caratterizzazione squisitamente personale ed è un reato a dolo specifico va escluso che ci si trovi in presenza di un caso di aberratio ictus.

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