Se il figlio torna a vivere con il padre la madre deve lasciare la casa assegnatale. Cassazione Civile, Sezione I, – sentenza del 2 ottobre 2007, n. 20688.

Se deve escludersi che possa darsi luogo ad assegnazione della casa coniugale al coniuge non affidatario dei figli minori o non convivente con figli maggiorenni non autosufficienti economicamente la situazione non muta allorquando, come nel caso di specie, con il coniuge divorziato che richieda detta assegnazione conviva un figlio minore che non sia anche figlio dell’altro coniuge, ma di una persona diversa poiché la disciplina dell’assegnazione della casa familiare postula che i soggetti alla cui tutela è preordinata l’assegnazione siano figli di entrambi i coniugi ai quali sia riferibile la disponibilità, in via esclusiva o in comproprietà, della casa coniugale.

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