Il procedimento di seconde cure edificato per la revisione dell'assegno divorzile è assoggettato al rito camerale.Cassazione Civile, Sezione I, sentenza del 2 ottobre 2007, n. 20704.

La norma contenuta nell'articolo 4, dodicesimo comma, della legge 898/70 così come sostituita dall'articolo 8 della legge 74/1987 a tenore della quale "l'appello è deciso in camera di consiglio" va interpretata nel senso che introduce il rito camerale per l'intero giudizio di impugnazione e si applica, dunque, anche quando l'impugnazione della sentenza di scioglimento del matrimonio investe soltanto l'assegno divorzile. Invero, le esigenze di celerità che hanno indotto il legislatore a scegliere il rito camerale per l'appello non si possono certo escludere di fronte alle richieste di ordine patrimoniale. rispetto alle quali gli interessi delle parti si concentrano e si manifesta dunque la conflittualità maggiore.

 

 

Attenzione!

Per leggere la sentenza intera e la nota d'autore occorre essere un utente registrato.

Fai clic qui per effettuare l'accesso