Il concetto di “altri artifici” nel reato di manipolazione del mercato di cui all’art. 185 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, d.lgs. n. 58 del 1998. Cass. Pen., Sez. V – sentenza 20 gennaio 2009 n. 2063.

Per qualificare come artificioso un mezzo in sé non illecito, non è sufficiente che esso sia diretto al fine di turbare il mercato, occorrendo che sia anche obiettivamente artificioso, ossia posto in essere con modalità dell’azione tali, per ragioni di modo, di tempo e di luogo, da alterare il normale gioco della domanda e dell’offerta.
L’artificiosità della condotta è un connotato “oggettivo” di essa che deve prescindere, evidentemente, dall’intenzione del soggetto: il reato di manipolazione del mercato è a dolo generico, mentre connotare l’artificio con i caratteri dell’intenzionalità dell’agente verrebbe impropriamente a valorizzare oltre misura le effettive finalità perseguite dal soggetto che compie l’azione. All’elemento soggettivo può senz’altro attribuirsi il compito di illuminare il significato della condotta, ma altro è conferire esclusivo o primario rilievo all’intenzione del soggetto.

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