Il concetto di “profitto” nel reato di manipolazione di mercato di cui all’ art. 185 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, d.lgs. n. 58 del 1998. Cass. Pen., Sez. V – sentenza 25 novembre 2008 n. 44032.

La Suprema Corte di Cassazione ha ribadito, in riferimento al reato di manipolazione del mercato, l’orientamento affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26654 del 2008, secondo cui il profitto del reato va inteso, al di fuori di parametri valutativi di tipo aziendalistico, come complesso dei vantaggi economici tratti dall’illecito e a questo strettamente pertinenti; sulla base di questa nozione, la Corte ha escluso che dal profitto del reato ex art. 185 d.lgs. n. 58 del 1998 debba essere detratta la somma utilizzata per l’acquisizione dei titoli azionari oggetto del reato stesso.

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