Legittima l'esclusione dalla gara se l'imprenditore non si attiene rigorosamente a quanto prescritto dal disciplinare di gara. Consiglio di Stato – Sezione IV, decisione del 1 ottobre 2007, n. 5053.

Allorquando nel disciplinare di gara sia prescritto che il concorrente debba attestare l’inesistenza a proprio carico di sentenze di condanna passate in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale e che qualora venga presentato Certificato del Casellario Giudiziale, in originale o copia autentica ai sensi degli artt. 18 o 19 del D.P.r. n. 445/2000, lo stesso debba essere accompagnato, pena l’esclusione dalla gara, da apposita dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante l’insussistenza di sentenze di applicazione su richiesta e di sentenze per le quali abbia goduto del beneficio della non menzione incidenti sulla moralità professionale, il concorrente non deve limitarsi a produrre solo il Certificato del Casellario Giudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 comma 2 D.P.R. n. 554 del 1999 ma ha l'onere, onde evitare di essere escluso dalla gara, di produrre pedissequamente quanto richiesto dalla Stazione Appaltante.

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