Esecuzione dell'obbligo di concludere il definitivo nei confronti del coniuge non firmatario del preliminare. Cassazione Civile, Sezione II, - sentenza del 5 ottobre 2007, n. 20976.

In tema di esecuzione dell'obbligo di concludere il contratto di compravendita assunto unicamente dal marito con la sottoscrizione del preliminare quando il contratto definitivo sia divenuto oramai impossibile da concludere per la sopravvenuta dichiarazione di fallimento del promittente venditore, il preliminare stesso non può dispegare alcuna efficacia nei confronti della moglie ancorché comporprietaria del fondo, in regime di comunione ordinaria rispetto al cespite, in quanto soggetto terzo alla vicenda contrattuale. Pertanto gli apsiranti acquirenti non hanno alcun titolo per chiedere il risarcimento del danno alla moglie e possono far valere le loro ragioni creditorie mediante insinuazione al passivo del fallimento del marito (promittente venditore).

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