Danno parentale-esistenziale: il giudice deve decidere iuxta alligata et probata. Cassazione Civile, – Sezione III – sentenza del 8 ottobre 2007, n. 20987.

La distruzione del nucleo familiare, la impossibilità dei superstiti di esplicare la propria personalità nei rapporti con il congiunto, la relazione affettiva nel rapporto paterno con la giovanissima figlia, la perdita delle attività sociali e culturali costituiscono delle privazioni e modifiche delle abitudini della vita, in senso negativo, che rientrano nelle dimensioni costitutive del danno da perdita parentale. Ciò posto il parente che intende indicare la dimensione esistenziale e non patrimoniale di tale danno, unitamente alle perdite di ordine morale soggettivo, e alle perdite psicofisiche della propria salute, deve allegare e provare le diverse situazioni di danno, in modo da evitare qualsiasi possibile duplicazione. Pertanto non è possibile, per le ragioni più volte ribadite da questa Corte condividere la tesi di un danno esistenziale, come species del danno non patrimoniale da inserire accanto al danno biologico ed al danno morale soggettivo, svincolato dall’elemento soggettivo del fatto reato, sicché anche nel danno parentale-esistenziale la prova è a carico di chi chiede il risarcimento e il giudice deve decidere iuxta alligata et probata, secondo le prove dedotte dalla parte anche in via presuntiva

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