L’ordinanza di custodia cautelare del GIP non può limitarsi ad una mera elencazione degli elementi di prova acquisiti, ma deve valutare il complesso degli elementi di prova raccolti. Cassazione Penale, Sezione VI, – sentenza del 1 ottobre 2007, n. 35823.

L’ordinanza cautelare del GIP non si può limitare a una semplice elencazione, di tipo descrittivo, degli elementi di prova che sono stati acquisiti che, invece, vanno valutati nel complesso. Va annullata, perrtanto, l’ordinanza cautelare del Gip che rinvia gli indagati alle loro schede personali redatte dalla polizia giudiziaria, senza tener conto che a ciascuno di loro è stata notificata la propria e che dunque ognuno non conosce quella degli altri indagati nel reato associativo. Non è sufficiente, dunque, una disamina generica degli elementi di prova raccolti, anche se le schede personali degli indagati sono considerate parti integranti dell’ordinanza cautelare, se è vero, come è vero,  che la valutazione critica degli indizi non può essere rimessa alla ricostruzione effettuata nella relazione della polizia giudiziaria, dovendosi, invece, dimostrare che il giudice abbia preso cognizione sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia delibate e ritenute coerenti con la sua decisione, enunciandone l’iter logico e giuridico.

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