Impugnazione per cassazione e rispetto del principio di autosufficienza del ricorso. Cassazione Penale, Sezione IV, – sentenza del 8 ottobre 2007, n. 36950.

Le modifiche apportate all’art. 606 lett. e) c.p.p. in seguito alla legge n. 46 del 2006 (la legge Pecorella) escludono la possibilità di effettuare un’indagine sul discorso giustificativo della decisione in modo da sovrapporre la valutazione a quella effettuata dai giudici di merito e da verificare l’adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento. Il ricorso per cassazione, infatti, deve essere autosufficiente cioè contenere la specifica indicazione del materiale probatorio richiamato, dare prova della veridicità di detto dato o della sua insussistenza, indicare l'elemento fattuale, il dato probatorio o l'atto processuale da cui discende l’incompatibilità con la ricostruzione adottata, esporre le ragioni per cui detto atto inficia o compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità. Deve allora escludersi un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi e la possibilità per il giudice di legittimità di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

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