Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, termine di decadenza e Principio di effettività. Corte di Giustizia delle Comunità Europee sezione III, sentenza del 11 ottobre 2007 n. C241/06.

La direttiva 89/665 osta a che una norma sulla decadenza dettata dal diritto nazionale venga applicata in modo tale per cui venga negata ad un offerente la possibilità di presentare un ricorso relativo alla scelta della procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.
A norma dell'art. 9, n. 4, e dell'allegato IV della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, come modificata dalla direttiva della Commissione 13 settembre 2001, 2001/78/CE, il bando di gara relativo ad un appalto rientrante nell'ambito di applicazione della detta direttiva deve precisare il quantitativo o l'entità totale dell'appalto stesso. La mancanza di tale indicazione deve poter costituire l'oggetto di un ricorso ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi. La direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 92/50, e segnatamente il suo art. 1, nn. 1 e 3, osta a che una norma sulla decadenza dettata dal diritto nazionale venga applicata in modo tale per cui venga negata ad un offerente la possibilità di presentare un ricorso relativo alla scelta della procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico o alla stima del valore di tale appalto, nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice non abbia chiaramente indicato all'interessato il quantitativo o l'entità totale dell'appalto stesso. Le medesime disposizioni della detta direttiva ostano altresì a che una decadenza siffatta venga estesa in via generale ai ricorsi diretti contro le decisioni dell'amministrazione aggiudicatrice, ivi comprese quelle intervenute in fasi della procedura di aggiudicazione successive al termine fissato dalla norma decadenziale in questione.

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