Sessione di esame avvocati 2019 - Criteri di valutazione delle prove scritte


La Commissione Centrale per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, nominata con D.M. 23 ottobre 2019, ha definito i seguenti criteri per la valutazione degli elaborati scritti e per lo svolgimento delle prove orali:

Correttezza della forma grammaticale, sintattica ed ortografica e padronanza del lessico italiano e giuridico;

Chiarezza, logicità, completezza, sinteticità e non ridondanza, nonché rigore metodologico delle esposizioni e delle argomentazioni giuridiche;

Dimostrazione di concreta capacità di risolvere problemi giuridici anche attraverso riferimenti essenziali alla dottrina e agli orientamenti giurisprudenziali; il richiamo a massime giurisprudenziali riportate nei codici annotati è consentito; tuttavia, i relativi sintetici riferimenti testuali vanno adeguatamente virgolettati o comunque devono esserne indicati gli estremi giurisprudenziali;

Dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati strettamente pertinenti al quesito da risolvere;

Dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;

Coerenza dell’elaborato con la traccia assegnata ed esauriente e pertinente indicazione dell’impianto normativo di riferimento;

In ordine alle conclusioni raggiunte, capacità di argomentarle adeguatamente, anche se in maniera difforme dal prevalente indirizzo giurisprudenziale e/o dottrinario;

Dimostrazione della padronanza delle tecniche di persuasione per ciò che concerne, specificamente, l’atto giudiziario.

Per quanto specificatamente attiene alla prova scritta relativa alla redazione di un atto giudiziario in materia civile, penale o amministrativa, sussistenza nell’elaborato di tutti gli elementi essenziali previsti dall’ordinamento per la redazione dell’atto oggetto specifico della prova scritta (ad es. atto di citazione: curia adita, indicazione delle parti, esposizione in fatto e diritto, vocatio in ius, conclusioni, data, firma, relata di notifica, procura alle liti)

Con riferimento alle prove orali, si ribadisce l’obbligatorietà dell’illustrazione delle prove scritte (art. 17 bis R.D. n. 37/1934), cui faranno seguito le domande dei Commissari su ciascuna materia, a partire da Deontologia e Ordinamento Professionale Forense a cura del Presidente.

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